Cassazione Penale, Sentenza n. 22321/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere contestata a Spadafora per presunta partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416 commi 1 e 2 c.p.) e per il reato di cui all'art. 452‑quaterdecies c.p. con aggravante di cui all'art. 416‑bis, relativo a un presunto traffico organizzato di rifiuti legnosi e alla falsificazione della documentazione di trasporto. Il ricorrente ha contestato la carenza di gravi indizi specifici a suo carico, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni riguardano prevalentemente il fratello Pasquale; ha inoltre denunciato l'assenza di prova del conferimento di rifiuti nelle centrali a biomassa alla luce delle conclusioni della consulenza tecnica del PM e ha eccepito la possibile compatibilita normativa del conferimento di materiali diversi dal cippato vergine. In secondo luogo ha dedotto l'insussistenza delle esigenze cautelari, posto che è detenuto per altra causa e le societa sono sotto amministrazione giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha rilevato salti logici nell'ordinanza del riesame: uso della qualita di amministratore unico come 'prova ex lege' senza prova di condotte personali specifiche; attribuzione a Antonio di dichiarazioni e intercettazioni che riguardavano invece il fratello Pasquale senza spiegare il nesso; mancato esame e non risposta alle conclusioni della consulenza tecnica del pubblico ministero che non aveva confermato il conferimento di rifiuti, nonche omissione di considerazione di deduzioni difensive potenzialmente decisive. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo giudizio, con piena liberta valutativa ma nel rispetto dei principi esposti. La decisione non ha determinato la immediata rimessione in libertà; e stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La norma e richiamata rispetto allaccusa di associazione; la Corte osserva che la qualita di amministratore non puo di per se sostituire la prova di specifiche condotte del singolo associato
La norma e oggetto della contestazione sul piano materiale: la Corte ha richiamato limportanza di adeguati elementi tecnici per dimostrare la natura di rifiuto del materiale conferito in biomassa
art. 416‑bis c.p. (aggravante relativa allorganizzazione mafiosa)
Richiamata come aggravante; la Corte non ha comunque ritenuto che luso di tale aggravante autorizzi deduzioni indizianti prive di collegamento probatorio specifico con il singolo indagato
Limitazione dellambito di impugnazione in cassazione per motivi esposti in sede di riesame; la Corte ha valutato i motivi nel rispetto dei limiti codicistici
Richiamato nel contesto delle deduzioni difensive che possono integrare la discussione cautelare; la Corte segnala che memorie difensive contenenti censure decisive devono essere considerate
Ricorso per cassazione in materia di misure cautelari; la Corte fa riferimento alla giurisprudenza sul carattere deducibile dellomesso esame di memorie difensive
art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che impone linvio del provvedimento al direttore dellistituto penitenziario quando lannullamento non comporta la rimessione in liberta; la Corte dispone ladempimento
Massime di principio
- La sola qualita formale o la posizione aziendale (es. amministratore unico) non puo sostituire la prova di condotte specifiche: il giudice deve motivare il nesso logico tra ruolo e fatti contestati
- Dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni devono essere attribuite esplicitamente allimputato con argomentazione che ne giustifichi lutilizzazione a carico del singolo; non e ammissibile luso indifferenziato di elementi che riguardano altri soggetti senza spiegare il collegamento
- I risultati delle consulenze tecniche, se favorevoli o discordanti rispetto allaccusa, devono essere esplicitamente considerati e confutati dal giudice; lomettere lesame di una memoria difensiva che introduce temi potenzialmente decisivi puo determinare vizio di motivazione
- Nel sindacato di legittimita sulle misure cautelari la Corte puo annullare per vizi di motivazione e salti logici, pur non sostituendo la valutazione di merito, quando la motivazione del giudice del riesame non dia conto adeguato delle ragioni che hanno convinto della sussistenza della gravita indiziaria
- Sullaspetto tecnico della qualificazione del materiale come rifiuto occorre un accertamento puntuale e non una presunzione automatica: questioni tecniche e normative che incidono sulla rilevanza penale richiedono prova specifica e congruamente discussa
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