Cassazione Civile, Ordinanza n. 17106/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società in liquidazione aveva chiesto l’ammissione al concordato preventivo con piano liquidatorio, fondato sulla vendita di beni mobili e immobili, sul realizzo di crediti residui, su finanza esterna del socio unico-liquidatore e sulla rinuncia di un creditore privilegiato. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato ritenendo, da un lato, non sufficientemente assicurato il pagamento del 20% ai chirografari ex art. 160, comma 4, l.fall. e, dall’altro, incompleta la relazione del professionista ex art. 160, comma 2, l.fall. perché non considerava il possibile attivo ricavabile da azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esperibili in fallimento. Successivamente era stato dichiarato il fallimento su istanza di un creditore. La società ha reclamato in appello sia la declaratoria di fallimento sia l’inammissibilità del concordato, sostenendo: 1) che il giudice avesse sconfinato nel merito economico della proposta, riservato ai creditori, errando nell’applicare il requisito del 20%; 2) che l’omesso esame di alcune circostanze di fatto avesse portato a sottovalutare la fattibilità del piano e la probabilità di soddisfacimento dei chirografari; 3) che la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. non dovesse includere la stima di azioni revocatorie o di responsabilità, compito che sarebbe stato del commissario giudiziale. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo; in cassazione la società ha riproposto i tre motivi, oltre a contestare l’asserita violazione del contraddittorio per mancata evocazione di una persona fisica che aveva partecipato al giudizio di reclamo come legale rappresentante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio, osservando che il ricorso era stato proposto dalla società in persona del suo legale rappresentante, già presente nel contraddittorio processuale. Nel merito ha respinto il primo motivo, affermando che il tribunale può sindacare la manifesta inidoneità del piano a raggiungere la soglia minima del 20% dei chirografari prevista dall’art. 160, comma 4, l.fall., senza invadere la valutazione di convenienza riservata ai creditori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e dei mezzi istruttori, non a denunciare l’omesso esame di un vero fatto storico decisivo. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che la relazione ex art. 160, comma 2, l.fall. deve considerare anche il possibile attivo derivante da azioni revocatorie o risarcitorie esperibili in caso di fallimento, perché ciò attiene all’adeguatezza dell’informazione fornita ai creditori e alla corretta quantificazione dell’attivo realizzabile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La relazione del professionista deve valutare in modo completo il possibile attivo liquidabile, includendo anche le utilità ragionevolmente ricavabili da azioni revocatorie, recuperatorie o risarcitorie esperibili in fallimento, perché l’informazione ai creditori sia adeguata e consenta una scelta consapevole.
La soglia minima del 20% per i crediti chirografari, fuori dal concordato con continuità aziendale, costituisce un requisito di validità della proposta che il giudice deve verificare in sede di ammissione, potendo rilevare la manifesta inidoneità del piano a raggiungerla.
L’indicazione delle utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili rafforza gli obblighi informativi del debitore, perché riguarda i mezzi concretamente destinati al soddisfacimento dei creditori.
art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.
Richiamato come parametro per la relazione giurata del professionista indipendente sulla valutazione dei beni o diritti rilevanti ai fini della proposta.
Richiamato dalla ricorrente come norma sanzionatoria per omissioni informative nel piano, ma non è la base della decisione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’illustrazione delle ulteriori utilità sarebbe compito del commissario giudiziale.
Norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e sul reclamo nel procedimento concorsuale, utilizzata nel caso per impugnare la decisione del tribunale.
Consente al tribunale di fissare udienza e verificare i profili ostativi all’ammissione del concordato.
Richiamato come base procedurale del reclamo contro la declaratoria di inammissibilità del concordato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione del materiale istruttorio.
Invocato dal fallimento per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio, ma l’eccezione è stata respinta.
Richiamato nel richiamo alla possibilità di correzione della motivazione nei precedenti di legittimità.
Richiamato indirettamente nella cornice del principio dell’onere della prova, senza autonoma applicazione decisiva.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Fondamento della condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il giudice non può sostituirsi ai creditori nella valutazione di convenienza della proposta, ma può e deve verificare, in sede di ammissione, che il piano non sia manifestamente inidoneo a realizzare la causa concreta e, se applicabile, a raggiungere la soglia minima di soddisfacimento prevista dalla legge.
- La soglia del 20% per i crediti chirografari prevista dall’art. 160, comma 4, l.fall. non è un mero dato formale: la proposta deve contenere elementi seri e verificabili che rendano ragionevole il suo raggiungimento, consentendo al giudice un controllo non meramente esteriore.
- Ai fini della relazione di attestazione nel concordato con falcidia dei privilegiati, il professionista deve considerare tutto l’attivo ragionevolmente realizzabile in caso di liquidazione fallimentare, comprese le eventuali azioni revocatorie, recuperatorie o di responsabilità, perché tali informazioni incidono sulla completezza del quadro informativo offerto ai creditori.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un preciso fatto storico, non già la diversa lettura di prove, indizi o argomentazioni istruttorie; non è consentita in cassazione una rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale.
- L’eccezione di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio non può essere accolta quando la parte asseritamente pretermessa coincide con il legale rappresentante della società già costituita in giudizio per mezzo suo.
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