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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15036/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Un istituto di credito aveva ottenuto, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., l’ammissione del proprio credito al chirografo per un finanziamento erogato in pool alla società poi fallita, ma il tribunale aveva escluso la collocazione ipotecaria perché nella nota di iscrizione ipotecaria mancavano, nel quadro A, l’indicazione del tasso di interesse e dell’importo totale degli interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2855, comma 2, c.c., 98 e 99 l.fall., sostenendo che la misura degli interessi si poteva comunque ricavare dal quadro D della nota di iscrizione ipotecaria, rilevante in presenza di tasso variabile, e che il tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto non provata la quota di capitale e gli interessi da ammettere con prelazione ipotecaria. La Corte ha ritenuto che la censura, in realtà, mirasse a contestare un supposto errore percettivo del giudice di merito nella lettura di un documento, ma che tale errore non era deducibile con il ricorso per cassazione perché il contenuto del documento non costituiva un punto controverso tra le parti; si trattava quindi di un errore revocatorio denunciabile, se del caso, solo con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il ricorso era comunque carente di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondato su un documento non allegato e non correttamente localizzato nel fascicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse una vera violazione di legge o un errore di diritto, ma un errore revocatorio sul contenuto di un documento non controverso; pertanto la censura non era proponibile con ricorso per cassazione, ma solo con revocazione davanti al medesimo giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato. In via ulteriore, la Corte ha rilevato anche il difetto di specificità del ricorso per mancata allegazione e localizzazione del documento richiamato. Non sono state liquidate le spese perché la curatela non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ravvisi la violazione; la censura è stata qualificata come errore percettivo/revocatorio e non come vizio di violazione di legge.

  • art. 2855, comma 2, c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all’estensione della garanzia ipotecaria agli interessi, ma non affrontato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 98 l.fall.

    Norma del procedimento di opposizione allo stato passivo nell’ambito del quale è sorta la controversia.

  • art. 99 l.fall.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso quale disciplina del procedimento di opposizione allo stato passivo.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte evidenzia che la ricorrente non ha neppure dedotto la violazione dell’onere della prova, limitandosi a contestare la lettura del documento da parte del giudice di merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È indicato come rimedio esclusivo per l’errore revocatorio consistente nel travisamento percettivo di un documento non controverso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato ad abundantiam: il ricorso è comunque privo della necessaria specificità perché fondato su un documento non allegato e non adeguatamente localizzato nel fascicolo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore percettivo del giudice di merito nella lettura di un documento è deducibile in cassazione solo se il contenuto del documento abbia costituito un punto controverso tra le parti e sia stato oggetto di decisione; altrimenti il vizio è qualificabile come errore revocatorio.
  • Se la doglianza riguarda il travisamento di un documento non discusso nel processo, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione ma la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. davanti al medesimo giudice.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l’onere di specificità e autosufficienza: il documento su cui si fonda la censura deve essere allegato o comunque localizzato con precisione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, chi invoca l’ammissione del credito in privilegio deve fornire prova puntuale dei presupposti della prelazione e del relativo ammontare; tuttavia la censura in cassazione non può risolversi in una mera contestazione della valutazione documentale operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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