Cassazione Civile, Ordinanza n. 23194/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di compensi che una dipendente rivendicava per la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle sedute della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, relativamente agli anni 2004, 2008 e 2009. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 86.891,50; l'azienda aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione l'azienda ha dedotto quattro motivi, tutti incentrati su omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina regionale applicabile: ha sostenuto che i prospetti riepilogativi prodotti dalla lavoratrice non potessero costituire prova del diritto, che non fosse dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività fuori orario, che non fosse stato chiarito l'ambito soggettivo e il funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze extra-orario, che non fosse stato adeguatamente valutato il peso delle testimonianze e che, per l'anno 2004, mancasse comunque il dato necessario al riconoscimento del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi congiuntamente inammissibili. Ha osservato che le censure miravano, in realtà, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dalla Corte d'appello, attività riservate al giudice di merito. Ha ribadito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di contestare la sufficienza o la maggiore o minore attendibilità del materiale istruttorio; ha inoltre chiarito che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell'azienda alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia ripartito l'onere probatorio tra le parti in modo errato; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 44 della legge della Regione Lazio n. 11 del 2004
È richiamato come base del diritto al compenso per la partecipazione alle commissioni mediche; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 140 della legge della Regione Lazio n. 4 del 2006
Norma modificativa della disciplina regionale sul compenso per la partecipazione alle commissioni mediche; la Corte non entra nel suo contenuto per l'inammissibilità del ricorso.
Dopo la riforma del 2012, consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non permette di censurare la mera insufficienza della motivazione o la valutazione delle prove.
È richiamato nei motivi come parametro per la dedotta violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze sostanziali attenevano alla valutazione del fatto e delle prove.
La valutazione del materiale probatorio, salvo prove legali, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logica e coerente.
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Richiamata per affermare che il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. limita il sindacato di legittimità ai casi di anomalia motivazionale che si traducano in violazione della legge costituzionale.
Cass. S.U. n. 19881 del 2014
Richiamata insieme alla precedente sul significato e sulla portata del nuovo vizio di motivazione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per lamentare la mancata considerazione di tutti gli argomenti difensivi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; se la doglianza investe il convincimento formato dal giudice sui documenti, sulle testimonianze o sugli indizi, la censura riguarda il merito ed è inammissibile in cassazione.
- La valutazione delle prove, anche documentali, è rimessa al giudice di merito, il quale può attribuire rilievo preminente agli elementi ritenuti più attendibili e coerenti, senza che la Corte di cassazione possa sovrapporre una propria lettura del materiale istruttorio, salvo vizi motivazionali estremi.
- Quando il giudice di merito motiva in modo logico e coerente l'accertamento del fatto costitutivo del diritto azionato, la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente non integra di per sé un vizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali rende non esaminabili questioni ulteriori di merito o di legittimità costituzionale che presuppongano un vaglio della fondatezza delle censure.
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