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Ordinanza

Ordinanza n. 199/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Montallegro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza di Agrigento del 5 febbraio 2026, con cui è stato espresso parere negativo e rigettata, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in località Gorgo, nel Comune di Montallegro. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Agrigento e le relative norme di attuazione, nella parte ritenuta ostativa all’intervento. In sede cautelare la ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un’applicazione automatica e formalistica dell’art. 41 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico, che vieta, nel paesaggio locale “21” Eraclea, Torre Salsa, Monte Rosso, sottoposto a livello di tutela 2, alcuni interventi di trasformazione del territorio, tra cui la realizzazione di antenne per telecomunicazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondata, allo stato cautelare, la censura relativa all’applicazione automatica e formalistica del Piano paesaggistico. Dalla motivazione del diniego emerge infatti, secondo il Collegio, una valutazione concreta del contesto territoriale, delle opere già presenti e dell’impatto cumulativo rispetto ad analoghe infrastrutture esistenti. L’Amministrazione ha motivato il rigetto con il rischio di un intollerabile “effetto selva”, consistente in una percezione visiva caotica e disordinata, incompatibile con i valori identitari, panoramici e percettivi del paesaggio tutelato. Poiché tale valutazione discrezionale dell’autorità paesaggistica non appariva, in questa fase, automaticamente preclusa né manifestamente illegittima, è stato ritenuto insussistente il fumus boni iuris. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni e per la mancanza di attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di autorizzazione relativa alla realizzazione dell’infrastruttura per telecomunicazioni.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale fondamento del procedimento di autorizzazione paesaggistica e del rigetto dell’istanza da parte della Soprintendenza.

  • art. 41 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Agrigento

    vieta taluni interventi di trasformazione del territorio, fra cui la realizzazione di “antenne per telecomunicazioni”

    Il Collegio ha escluso che il diniego fosse basato esclusivamente su un’applicazione automatica del divieto, rilevando invece una valutazione concreta del contesto e dell’impatto cumulativo dell’intervento.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della domanda cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro un diniego di autorizzazione paesaggistica, non ricorre il fumus boni iuris quando il provvedimento non applica il divieto paesaggistico in modo meramente automatico, ma valuta concretamente il contesto territoriale, le opere già presenti e l’impatto cumulativo del nuovo intervento.
  • La valutazione paesaggistica può legittimamente considerare l’effetto cumulativo di infrastrutture analoghe già esistenti e motivare il diniego con il rischio di un’alterazione della percezione visiva del paesaggio, qualora tale valutazione sia riferita ai valori identitari, panoramici e percettivi concretamente tutelati.
  • In sede cautelare, la valutazione discrezionale dell’autorità paesaggistica non presenta fumus di illegittimità quando risulta fondata su una specifica considerazione del contesto e dell’impatto visivo dell’opera, anziché su un’applicazione astratta e formalistica della disciplina di piano.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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