Cassazione Civile, Ordinanza n. 36538/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore della società creditrice per Euro 30.000, poi azionato con precetto e pignoramento presso terzi nei confronti della società debitrice; il terzo pignorato pagava alla creditrice la somma assegnata dal giudice dell’esecuzione. Successivamente la creditrice veniva dichiarata fallita e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si interrompeva. La curatela del fallimento della debitrice agiva allora in ripetizione chiedendo la restituzione delle somme pagate, sostenendo che il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace per effetto del fallimento della creditrice. Con il primo motivo di ricorso la curatela lamentava, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame del fatto della mancata insinuazione al passivo da parte della creditrice; la Corte di cassazione ha però rilevato che, in presenza di doppia conforme, la censura ex n. 5 era preclusa e comunque il fatto decisivo non risultava tempestivamente allegato e provato. Con il secondo motivo si deduceva violazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., assumendo che l’inefficacia del decreto ingiuntivo dovesse travolgere anche il pagamento eseguito in forza del decreto e rendere automaticamente ripetibile la somma. La Corte ha escluso tale automatismo, affermando che l’inefficacia del decreto non equivale a riforma o cassazione del provvedimento e che la ripetizione ex art. 2033 c.c. richiede comunque la prova dell’indebito, cioè dell’assenza di un titolo sostanziale del pagamento o della mancata tempestiva pretesa nel concorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della curatela. Ha dichiarato inammissibile, per la parte formulata ex art. 360, n. 5 c.p.c., il primo motivo per effetto della doppia conforme e per difetto di tempestiva allegazione e prova del fatto dedotto; ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che l’inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della massa non produce l’efficacia espansiva esterna di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., e che l’azione di ripetizione deve seguire le regole ordinarie dell’indebito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame" del fatto storico
La censura ex n. 5 è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Nella doppia conforme di merito preclude il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., salvo specifica dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
La ripetizione dell’indebito richiede l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell’indebito oggettivo; non opera in modo automatico per il solo fatto dell’inefficacia del titolo processuale.
L’efficacia espansiva esterna opera in caso di riforma o cassazione del provvedimento, non nel caso di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo per effetto del fallimento.
art. 93 l.f.
La mancata tempestiva insinuazione del credito al passivo rileva come fatto costitutivo da allegare e provare da parte della procedura che agisce in ripetizione.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’azione di ripetizione dell’indebito non si fonda automaticamente sulla sola inefficacia sopravvenuta di un decreto ingiuntivo: occorre allegare e provare l’assenza del debito sostanziale o comunque gli elementi costitutivi dell’indebito oggettivo.
- L’inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della massa fallimentare non equivale, di per sé, a riforma o cassazione del provvedimento e non determina l’automatica caducazione dei pagamenti già eseguiti.
- Quando un pagamento sia stato eseguito prima della declaratoria di fallimento sulla base di un titolo monitorio provvisoriamente esecutivo, la sua eventuale ripetibilità va valutata secondo le regole ordinarie dell’indebito e senza automatismi derivanti dal successivo fallimento del creditore.
- Nel giudizio in cui la procedura concorsuale chieda la restituzione di quanto pagato al creditore, grava sulla procedura l’onere di allegare e dimostrare anche la mancata tempestiva insinuazione del credito al passivo, se tale circostanza è posta a fondamento della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →