Cassazione Civile, Ordinanza n. 24088/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il destinatario della sanzione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva riformato la decisione del giudice di pace, la quale aveva rigettato l'opposizione avverso la sospensione della patente disposta a seguito di accertamento di guida in stato di ebbrezza. Con due motivi ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 186, comma 2, e 204 del codice della strada e, dall'altro, l'omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato rispetto del termine entro cui il prefetto avrebbe dovuto adottare il provvedimento di sospensione. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente inammissibili: quanto alla prima censura, ha affermato che la contestazione riguardava una violazione avente natura penale e che, quindi, non era configurabile l'immediata impugnabilità del verbale di accertamento nei termini propri delle sole sanzioni amministrative del codice della strada; quanto alla seconda, ha escluso l'omessa pronuncia, richiamando il principio secondo cui, in materia di sospensione prefettizia della patente, è rilevante il termine di adozione dell'ordinanza e non quello di notifica, non previsto a pena di nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta del relatore, rilevando che i motivi non erano idonei a superare il principio secondo cui il verbale relativo a una violazione penalmente rilevante, come la guida in stato di ebbrezza, non è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale come invece avviene per alcune sanzioni amministrative stradali. Ha inoltre escluso la dedotta omissione di pronuncia sul termine del provvedimento prefettizio di sospensione della patente. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si è costituito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992
La norma è evocata dal ricorrente, ma la Corte precisa che la violazione contestata non ha natura amministrativa bensì penale, con conseguente esclusione dell'immediata impugnabilità del verbale nei termini propri delle sanzioni amministrative.
È richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma, avendo ritenuto inammissibili le censure.
La sospensione della patente deve essere disposta dal prefetto con ordinanza entro quindici giorni dall'invio della patente ritirata da parte dell'organo accertatore; per rispettare il termine rileva la tempestività dell'adozione del provvedimento, non la successiva notifica, che non è assistita da un termine perentorio a pena di nullità.
art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte richiama il principio generale per cui i procedimenti amministrativi devono concludersi entro trenta giorni, computando il termine di procedimento senza includere i giorni necessari all'invio della patente al prefetto.
art. 24 Cost.
L'assenza di un termine perentorio di notifica del provvedimento di sospensione non è ritenuta lesiva del diritto di difesa, poiché l'interessato può opporsi immediatamente al verbale di accertamento e chiedere la sospensione del provvedimento o la restituzione della patente nei casi previsti.
art. 3 Cost.
La scelta legislativa di prevedere un termine perentorio per l'adozione dell'ordinanza prefettizia e non anche per la sua notifica è ritenuta non irragionevole.
art. 22, ultimo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689
È indicato come rimedio esperibile dall'interessato per chiedere la sospensione del verbale di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione immediata al verbale di accertamento è ammessa solo quando l'atto abbia la potenziale efficacia di titolo esecutivo e si collochi come atto terminale del procedimento sanzionatorio amministrativo; tale regola non si estende alle violazioni soggette a sanzione penale, per le quali il verbale ha natura meramente ricognitiva e non è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale.
- Per la sospensione prefettizia della patente, il termine legalmente rilevante riguarda l'adozione dell'ordinanza da parte del prefetto entro il termine fissato dall'art. 218 c.d.s.; la notifica successiva del provvedimento, non essendo prevista a pena di nullità, non incide sulla validità della sospensione se non sia violato il termine di emissione.
- L'assenza di un termine perentorio di notificazione del provvedimento di sospensione della patente non contrasta con il diritto di difesa, poiché l'interessato dispone di rimedi giurisdizionali immediati avverso gli atti del procedimento e può chiedere la sospensione del verbale o la restituzione del documento di guida.
- La mera deduzione di violazione di norme del codice della strada non consente di superare l'inammissibilità del ricorso quando le censure presuppongano un regime di impugnazione incompatibile con la natura penale della condotta contestata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24008/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24015/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →