Cassazione Penale, Sentenza n. 9821/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) la prescrizione del reato di cui all'art. 474, comma secondo, c.p. (vendita di merce con marchi contraffatti) aggravato dalla recidiva qualificata, sostenendo che il termine di prescrizione, calcolato correttamente sul massimo edittale aumentato per la recidiva reiterata, fosse già decorso alla data della sentenza; 2) vizio di motivazione per omissione di risposta della Corte di appello sulla richiesta (formulata nel gravame) di sostituzione della pena detentiva breve (4 mesi) con sanzioni sostitutive (libertà controllata o semidetenzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi ammissibili e fondati. Per il capo relativo all'art. 474 c.p. ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa (conseguentemente è stata eliminata la porzione di pena pari a 1 mese di reclusione e 100 euro di multa inflitta in primo grado). Quanto al reato di ricettazione (art. 648 c.p.), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova affinché valuti, con motivazione adeguata, la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve; il giudice di rinvio dovrà motivare espressamente l'eventuale diniego.
Norme richiamate
Delitto di introduzione/smercio di prodotti con segni falsi; la prescrizione va valutata tenendo conto del massimo edittale del reato-base aumentato per la recidiva reiterata
Ricettazione: il giudice d'appello deve motivare specificamente il rigetto di richieste relative a sanzioni sostitutive per pene detentive brevi
La recidiva qualificata incide sul trattamento sanzionatorio e va considerata nel calcolo dell'aumento del massimo edittale ai fini della prescrizione
Fissa soglie per il calcolo della prescrizione; la giurisprudenza chiarisce che l'aumento per recidiva si applica sul massimo edittale del reato-base, non sulle soglie di cui all'art. 157
Norma richiamata per il calcolo del termine massimo di prescrizione
Regole formali sul contenuto del ricorso per cassazione (richiesto rispetto dei motivi come indicato)
Criteri di decisione della Corte di Cassazione: vizio per violazione di legge (lett. b) e per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione (lett. e) quando la Corte d'appello non risponde a specifici motivi di gravame
Obbligo motivazionale del giudice sulle questioni decisive: l'omessa risposta a deduzioni non manifestamente infondate costituisce vizio di motivazione
Massime di principio
- Per i reati con pena edittale inferiore alle soglie previste dall'art. 157 c.p.p., l'aumento per recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale del reato-base (non sulle soglie), con conseguente possibile estinzione per prescrizione se il termine aumentato è decorso
- Se la Corte di appello non risponde specificamente a un motivo di gravame che richiede l'applicazione di misure sostitutive per pena detentiva breve, si configura un vizio di motivazione rilevante ai fini di cassazione
- In caso di annullamento per prescrizione senza rinvio, la parte di pena relativa al reato estinto viene eliminata definitivamente; se invece l'annullamento è con rinvio, il giudice di rinvio deve riesaminare la questione in conformità alle indicazioni della Cassazione e motivare la decisione
- La richiesta di sanzioni sostitutive per pene brevi (es. libertà controllata, semidetenzione) impone al giudice di affrontare espressamente i presupposti e i criteri di ammissibilità e di dare motivazione specifica in caso di rigetto
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente la sentenza (distinguendo capi di imputazione) e disporre l'annullamento senza rinvio per i capi estinti e il rinvio per quelli da riesaminare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9694/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →