Cassazione Civile, Ordinanza n. 13317/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società a responsabilità limitata ha impugnato, con ricorso per cassazione, la sentenza regionale che aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. L'Ufficio aveva ritenuto che l'attività economica fosse in realtà esercitata dalla società ricorrente, mentre una associazione sportiva dilettantistica con la stessa compagine svolgeva solo formalmente l'attività, al fine di fruire del regime fiscale di favore riservato ai sodalizi sportivi. In base a tale ricostruzione, l'Amministrazione aveva imputato alla società i redditi d'impresa derivanti dalla gestione di palestra, campi da calcio a cinque e bar. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione del contraddittorio e divieto di riqualificazione del rapporto associativo, lamentando che l'Ufficio avesse operato una simulazione relativa o conversione del contratto nullo e che non fosse stato rispettato il contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo ha dedotto, sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c., travisamento dei fatti, contraddittorietà e violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che difettassero i presupposti per l'accertamento fondato sulla presunzione di elusione mediante interposizione fittizia di soggetto imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma ha dichiarato le censure inammissibili, prima ancora che infondate, perché formulate in modo generico e ambiguo, non chiaramente ricondotte a uno specifico vizio tra quelli tassativi dell'art. 360 c.p.c., e perché dirette a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate ai giudici di merito. La Corte ha inoltre osservato che la società ricorrente non aveva interesse a far valere un preteso vizio del contraddittorio nei confronti di un terzo soggetto, ossia dell'associazione sportiva dilettantistica, non destinataria dell'atto impositivo. Nel merito, la Corte ha ribadito che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 si applica anche all'interposizione reale e non richiede un comportamento fraudolento, essendo sufficiente l'uso improprio di uno strumento giuridico per ottenere un indebito vantaggio fiscale; la prova dell'interposizione può essere data anche per presunzioni semplici e grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva autonomia dell'assetto e dell'assenza di percezione del reddito. Poiché la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione di tali principi, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le censure devono essere specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di ricorso; non sono ammissibili doglianze generiche o dirette solo a contestare la ricostruzione del fatto.
La norma antielusiva sull'interposizione si applica a ogni ipotesi di interposizione, anche reale; non richiede fraudolenza, ma consente l'imputazione del reddito al reale possessore quando lo schermo interposto serva a eludere l'imposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e chiaramente sussumibili in uno dei motivi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; doglianze generiche, ambigue o meramente fattuali sono inammissibili.
- In materia di accertamento tributario, l'interposizione fittizia o reale può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, e la prova dell'effettivo schermo interposto può essere superata dalla prova contraria del contribuente.
- L'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 non presuppone un accordo simulatorio né un comportamento fraudolento: è sufficiente un uso improprio o deviante di uno strumento giuridico idoneo a produrre un indebito risparmio d'imposta.
- Chi impugna un avviso di accertamento non può dolersi di vizi procedimentali riferiti a un soggetto terzo non destinatario dell'atto, salvo che abbia una propria legittimazione e un interesse diretto e concreto a farli valere.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non può essere investita di una nuova valutazione del materiale istruttorio o del bilanciamento fra indizi di segno opposto, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13159/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13160/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13165/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13172/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13180/2024 del 14/05/2024
- ordinanza_civile · 14 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13191/2024 del 14/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →