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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04219/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione compiuta dalla curatela fallimentare nel 2001: la cessione/affitto dell'intera azienda a terzi mediante atto transattivo. Gli originari attori sostenevano che, al momento del fallimento, in realtà esistessero due aziende distinte e che l'atto della curatela avesse illegittimamente inciso su diritti di terzi, chiedendone la nullità o l'annullamento e il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che esistesse un'unica azienda e che la curatela avesse agito in buona fede, anche perché autorizzata dal giudice delegato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi probatori decisivi da cui emergerebbero due aziende separate; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che la curatela fosse consapevole di disporre di diritti di terzi estranei alla procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; inoltre non era indicato un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura del materiale istruttorio. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché censurava in realtà un apprezzamento di fatto della Corte d'appello sulla buona fede della curatela e sulla legittimità dell'atto, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"

    Nel testo vigente, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Il richiamo alla responsabilità aquiliana non consente, in sede di legittimità, di sovvertire l'apprezzamento di merito sulla buona fede e sulla legittimità della condotta della curatela.

  • art. 116 c.p.c.

    "convincimento" del giudice formato in esito all'esame del materiale istruttorio

    La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta delle fonti probatorie più idonee appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come regola.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, effettivamente omesso dalla sentenza impugnata; non basta denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria secondo il vecchio modello.
  • Non è consentito utilizzare i motivi di ricorso per cassazione per chiedere una rivalutazione complessiva delle prove, della credibilità dei testimoni o della maggiore attendibilità di alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente formulazione, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento della buona fede o della conformità a diritto della condotta di una curatela fallimentare, quando sorretto da motivazione congrua e coerente, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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