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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20815/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per imposte relative a un'altra società e notificata anche alla cessionaria d'azienda quale responsabile in solido ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997. La contribuente aveva dedotto in primo grado la nullità della cartella per mancata preventiva comunicazione di irregolarità, mancata allegazione degli atti presupposti e difetto di motivazione. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendolo tardivo: secondo il giudice regionale, il termine per impugnare era decorso perché l'evento interruttivo della procedura di amministrazione straordinaria era da far risalire al 10 gennaio 2014, come da visura camerale, e perché l'appello sarebbe stato proposto il 30 luglio 2014, data di costituzione in giudizio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 40 d.lgs. n. 546/1992 e delle norme sulla amministrazione straordinaria/fallimento, sostenendo che la proroga semestrale dovesse decorrere dalla data della sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura o, comunque, da quella della nomina del commissario straordinario; 2) violazione degli artt. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c., perché la data rilevante per la tempestività dell'appello era quella di spedizione dell'atto a mezzo posta, non quella di deposito; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il giudice regionale avesse erroneamente ritenuto generiche le censure d'appello, che invece riproponevano i vizi della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo errata la declaratoria di tardività dell'appello. Ha affermato che, in presenza di evento interruttivo collegato all'apertura dell'amministrazione straordinaria, il termine semestrale per impugnare decorre dalla data dell'evento giuridicamente rilevante e che, per la notificazione dell'appello a mezzo posta, la tempestività va valutata con riferimento alla data di spedizione e non a quella di costituzione in giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché diretto contro argomentazioni sul merito svolte dalla CTR solo ad abundantiam, dopo la sostanziale pronuncia di inammissibilità per tardività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato quale base della responsabilità solidale della cessionaria d'azienda per i debiti tributari riferiti alla società cedente

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    invocato dalla contribuente per dedurre la nullità della cartella per mancata comunicazione di irregolarità

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato dalla contribuente per lamentare difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti

  • art. 40 d.lgs. n. 546/1992

    il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento

    la proroga per l'impugnazione decorre dalla data dell'evento interruttivo; la Corte censura la CTR per aver fatto decorrere il termine da una data non corretta dell'evento e per non aver considerato la regola di perfezionamento della notificazione

  • art. 19 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato insieme alla disciplina dell'amministrazione straordinaria per individuare gli effetti processuali della procedura

  • art. 43 L. fall.

    L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo

    la Corte ribadisce che l'interruzione opera automaticamente ex lege e con efficacia dichiarativa del successivo accertamento giudiziale

  • art. 18 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato per affermare che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza produce gli effetti previsti dalla legge fallimentare

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile

    la disciplina della impugnazione è collegata al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. quando la sentenza non sia notificata

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione ... non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    termine lungo applicabile al giudizio tributario in mancanza di notificazione della sentenza

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte ritiene inammissibile il motivo che censura la valutazione di genericità delle doglianze in appello, perché investe argomentazioni rese ad abundantiam dopo la declaratoria di tardività

  • art. 20 d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso è proposto mediante notifica

    richiamato per ribadire che, nel processo tributario, la proposizione dell'impugnazione avviene con la notificazione dell'atto

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita

    la Corte distingue il momento della proposizione dell'appello da quello del deposito/costituzione in giudizio

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale sul rito camerale della decisione in Cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sul procedimento camerale in Cassazione

  • art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    richiamato per l'introduzione del rito camerale semplificato

  • legge 25 ottobre 2016, n. 197

    norma di conversione del decreto-legge sul rito camerale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, il termine lungo per proporre appello è quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, salvo le specifiche cause di interruzione e proroga previste dalla legge.
  • L'apertura di una procedura concorsuale o assimilata determina l'interruzione del processo ope legis; la decorrenza del termine di proroga per impugnare va riferita all'evento giuridicamente rilevante secondo la disciplina speciale applicabile, non a una data meramente amministrativa o di annotazione camerale.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella del successivo deposito o costituzione in giudizio.
  • La distinzione tra proposizione dell'appello e deposito dell'atto è centrale nel rito tributario: la tardività va valutata con riguardo alla notificazione, mentre il deposito attiene a un adempimento successivo e autonomo.
  • Le censure rivolte contro motivazioni espresse dal giudice solo ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse, poiché non incidono sulla ratio decidendi effettiva della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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