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Sentenza

Sentenza n. 778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione prima) n. 01449/2024, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento: - del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo (ex art. 29 ter e 29 octies del d.lgs. n. 152/2006) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DDG n. 1576/2009 per l’impianto di “eliminazione rifiuti pericolosi e non”, sito nel Comune di Tortora (CS)”, emesso in data 19 ottobre 2023 in favore della ditta Co.Gi.Fe. Ambiente s.r.l. dal Commissario ad acta delegato, nominato con sentenza 1043/23, del T.a.r. per la Calabria, Calabria, Sez. I, a seguito della declaratoria d'illegittimità del silenzio prestato dalla Regione Calabria sull'istanza presentata dalla stessa Co.Gi.Fe. Ambiente s.r.l.; nonché: • dei verbali della conferenza dei servizi del 12/10/2022, del 9/3/2023, del 27/2/2023, del 24/5/2023 e del 31/5/2023; • dei pareri emessi ed in particolare: parere della Regione Calabria, favorevole con prescrizioni della STV; parere dell'ARPA Calabria – Dipartimento Provinciale di Cosenza – inviato con nota 234923 del 24 maggio 2023; parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale, favorevole con condizioni, inviato con nota 15358 del 23 maggio 2023; Parere della Provincia di Cosenza, favorevole con condizioni, inviato con nota 230030715 del 5 giugno 2023; parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Cosenza, per quanto di competenza, tutti allegati al verbale della conferenza del 31 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202409263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA relativa a un impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non, nonché verbali della conferenza di servizi e pareri acquisiti nel procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore dell'impianto e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il provvedimento commissariale del 19 ottobre 2023, contestando, in appello, la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso. Ha dedotto: violazione dell'art. 30 del d.lgs. 152/2006 e delle norme sulla conferenza di servizi per la mancata ammissione del Comune quale amministrazione titolare di una posizione formale da valutare, nonostante la vicinanza dell'impianto e la possibile incidenza sul territorio comunale; erronea applicazione del raddoppio della durata dell'AIA introdotto dal d.lgs. 46/2014, poiché l'autorizzazione sarebbe stata sospesa, priva di VINCA e di certificazione ISO vigente; tardività dell'istanza di riesame; sviamento del procedimento, in ragione dell'assenza di attività dell'impianto e della mancanza di un controllo continuativo degli effetti ambientali; carenze della VIA originaria e necessità di una nuova valutazione; violazione del Piano regionale dei rifiuti quanto alle distanze dai centri abitati; insufficienza delle autorizzazioni relative al fabbisogno idrico e mancato mantenimento delle garanzie finanziarie; illegittimità della VINCA postuma; mancata convocazione della Soprintendenza e dei Vigili del Fuoco; necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'accertamento di eventuali usi civici sui terreni dell'impianto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla partecipazione del Comune, ha rilevato che l'ente era stato informato, aveva presentato osservazioni ed era stato invitato alle prime riunioni della conferenza; una volta esclusa, sulla base della VINCA e degli elementi istruttori acquisiti, la possibilità di impatti ambientali negativi e significativi sulla regione confinante, non sussisteva l'obbligo di attribuirgli una posizione formale da ponderare nella determinazione conclusiva. Il Comune, inoltre, non aveva specificamente indicato quali impatti negativi e significativi avrebbero imposto il suo coinvolgimento diretto. Il raddoppio della durata dell'AIA operava ope legis, essendo sufficiente l'esistenza del titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore della novella; la sospensione dell'AIA, l'inattività temporanea dell'impianto e la mancanza di una certificazione ISO mantenuta per l'intera durata non ne escludevano l'applicazione. La certificazione ISO rilevava al momento del rilascio dell'autorizzazione. L'impianto, munito di VIA positiva ed entrato in funzione prima del 6 gennaio 2014, rientrava nella nozione di installazione esistente. Non era necessaria una nuova VIA, poiché il riesame non riguardava modifiche sostanziali e gli eventuali vizi della VIA originaria non potevano essere fatti valere per la prima volta contro il successivo rinnovo di un titolo ormai consolidato. Le prescrizioni sulle distanze del Piano regionale dei rifiuti non erano state dedotte in modo specifico e, comunque, risultavano riferibili principalmente alle nuove installazioni e derogabili sulla base di analisi ambientali e misure di mitigazione. Il fabbisogno idrico non costituiva ostacolo al rinnovo, poiché l'AIA non sostituiva le concessioni di derivazione e il rispetto di queste ultime doveva essere verificato separatamente. Le garanzie finanziarie dovevano essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio. La VINCA favorevole, pur successiva all'AIA originaria, rendeva immune il riesame dalle contestazioni relative alla valutazione d'incidenza, mentre le doglianze sulla mancata convocazione di Soprintendenza e Vigili del Fuoco erano generiche e non riferite a nuove opere o modifiche sostanziali. La questione degli usi civici riguardava terreni ricadenti nel Comune di Tortora, era priva di interesse per il Comune appellante e spettava al Commissario per gli usi civici; gli atti comunali di ricognizione restavano inefficaci sino all'accertamento e agli adempimenti regionali previsti. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la sensibilità degli interessi e la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 152/2006

    Nel caso di ... impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti ... l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti

    L'obbligo di acquisire il parere dell'ente locale di una regione confinante presuppone la possibilità di impatti ambientali negativi e significativi; esclusa tale possibilità, la partecipazione dell'ente può non assumere natura formale e decisoria.

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata sulla base delle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti, ma la posizione di un ente non direttamente coinvolto o non titolare di competenze abilitanti non deve essere necessariamente ponderata quando siano esclusi impatti significativi sul suo territorio.

  • art. 29-quater, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Nel procedimento di AIA partecipano formalmente le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi necessari all'attivazione dell'impianto o comunque direttamente coinvolte; la mera vicinanza territoriale non attribuisce automaticamente una posizione decisoria.

  • art. 29-octies, commi 3, lettera b), 8 e 9, d.lgs. 152/2006

    Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni

    Il raddoppio della durata dell'AIA opera ope legis quando il titolo esistente possedeva i presupposti richiesti; la certificazione ISO rileva al momento del rilascio e non deve essere mantenuta per tutta la durata dell'autorizzazione. Sospensione e temporanea inattività non eliminano l'esistenza del titolo.

  • art. 5, comma 1, lettera i-quinquies, d.lgs. 152/2006

    Una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale ... a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014

    Un impianto munito di VIA positiva ed entrato in funzione entro il termine previsto è un'installazione esistente ai fini dell'applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 46/2014.

  • art. 208, comma 11, d.lgs. 152/2006

    Devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto

    Le garanzie finanziarie per gli impianti di gestione dei rifiuti devono essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio e la loro mancata permanenza durante una fase di sospensione non costituisce, di per sé, ostacolo al rinnovo dell'AIA.

  • art. 5, comma 1, lettera l-bis, d.lgs. 152/2006

    La necessità di ulteriori coinvolgimenti procedimentali e valutazioni ambientali deve essere verificata in relazione all'esistenza di modifiche sostanziali dell'impianto; in assenza di tali modifiche, il riesame non richiede la convocazione di tutte le amministrazioni competenti per nuovi interventi.

  • art. 29-decies, comma 10, d.lgs. 152/2006

  • art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

  • direttiva 92/43/CEE

  • artt. 28 e 29 d.lgs. 152/2006

    Il procedimento di riesame dell'AIA non costituisce la sede per rimettere in discussione vizi della VIA relativa a opere già realizzate e autorizzate con un titolo consolidato, salvo la necessità di una nuova valutazione per modifiche sostanziali.

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    Il riesame dell'AIA opera secondo i presupposti e le cadenze stabiliti dalla disciplina vigente e non è subordinato alla continuità dell'esercizio dell'impianto o a un controllo continuativo degli esiti ambientali, quando il titolo rientra nelle condizioni legali di durata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame o rinnovo dell'AIA, l'ente locale di una regione confinante deve essere informato e sentito formalmente ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 152/2006 quando l'impianto possa produrre impatti ambientali negativi e significativi sul suo territorio; la mera prossimità territoriale non è sufficiente, e l'onere di allegare specificamente tali impatti grava sull'ente che invoca la partecipazione qualificata.
  • Ai fini dell'applicazione del raddoppio della durata dell'AIA previsto dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, è sufficiente l'esistenza del titolo autorizzatorio alla data di entrata in vigore della novella, purché ricorrano gli ulteriori presupposti normativi; la sospensione dell'autorizzazione, la temporanea inattività dell'impianto e la scadenza successiva della certificazione ISO non ne eliminano l'esistenza.
  • La certificazione UNI EN ISO 14001 rilevante per l'estensione a dodici anni della durata dell'AIA deve sussistere al momento del rilascio dell'autorizzazione e non deve essere mantenuta per l'intero periodo di efficacia del titolo.
  • Il riesame o rinnovo dell'AIA non è la sede per contestare vizi della VIA originaria relativa a opere già realizzate e assistite da un titolo consolidato; una nuova VIA è necessaria solo se il procedimento riguarda modifiche sostanziali o nuovi interventi che ne impongano l'attivazione.
  • Le garanzie finanziarie previste per gli impianti di gestione dei rifiuti devono essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio; la loro mancata permanenza durante la sospensione dell'attività non costituisce, da sola, causa ostativa al rinnovo dell'AIA.
  • Nel riesame di un'AIA privo di nuove opere o modifiche sostanziali non è necessario convocare amministrazioni competenti per titoli abilitativi riferibili a interventi nuovi e diversi dall'installazione già autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di serviziDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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