Cassazione Civile, Ordinanza n. 30481/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una professionista iscritta ad albo il pagamento di contributi alla Gestione separata per l'anno 2010. In primo e secondo grado l'opposizione della professionista era stata accolta, con conferma in appello, sul presupposto che un reddito annuo inferiore a 5.000 euro escludesse l'obbligo di iscrizione e contribuzione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, sostenendo che la soglia di 5.000 euro non è il criterio per escludere l'iscrizione del professionista abituale alla Gestione separata, ma riguarda piuttosto l'attività autonoma occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione dalla cassa di riferimento; la soglia di 5.000 euro è invece rilevante per il lavoro autonomo occasionale. Il reddito inferiore a tale soglia può al più costituire un indizio per escludere l'abitualità, ma non è di per sé decisivo.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995
Norma fondativa dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per determinate categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati; per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo è collegato all'esercizio abituale dell'attività non coperta dalla cassa di categoria.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato insieme alle altre disposizioni sulla Gestione separata come base normativa del regime contributivo applicabile.
art. 44, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività libero-professionale svolta in forma occasionale, non per escludere l'obbligo del professionista che operi abitualmente.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Disposizione richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Richiamato in relazione alla memoria illustrativa depositata dalla resistente.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto a un albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende in via diretta dall'entità del reddito prodotto, ma dall'abitualità dell'esercizio professionale che generi redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di euro 5.000 ha rilievo per l'attività autonoma occasionale: il suo superamento può far sorgere l'obbligo contributivo alla Gestione separata anche in assenza di abitualità; al contrario, il mancato superamento non esclude automaticamente l'obbligo se l'attività è abituale.
- Il reddito inferiore a euro 5.000 può assumere solo valore indiziario nel giudizio sull'abitualità dell'attività, e deve essere valutato unitamente agli altri elementi probatori del caso concreto.
- L'abitualità dell'attività professionale va apprezzata come scelta professionale ex ante e non come semplice conseguenza ex post dell'ammontare del reddito conseguito.
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