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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21386/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di avvisi di liquidazione dell’imposta di registro emessi in relazione a una sentenza del Tribunale civile che, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, aveva disposto il trasferimento coattivo di immobili ex art. 2932 c.c. Dopo una precedente cassazione con rinvio sul merito tributario, il giudice di rinvio ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di tutti i gradi, ma ha liquidato compensi complessivi ritenuti troppo bassi rispetto ai parametri del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, senza rispettare i minimi tabellari e senza considerare la maggiorazione per l’assistenza prestata a più parti con la stessa posizione processuale. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della disciplina ministeriale sui parametri forensi, deducendo anche la mancata motivazione dello scostamento dai valori tabellari e l’omessa applicazione dell’aumento per pluralità di assistiti. La memoria depositata è stata ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel regime introdotto dal d.m. 37/2018, i valori minimi dei parametri forensi non sono derogabili in peius e che il giudice non può liquidare importi inferiori ai minimi tabellari; inoltre, quando l’avvocato assiste più soggetti con identica posizione processuale, occorre considerare la maggiorazione prevista dall’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014. Poiché la liquidazione operata dal giudice di rinvio era inferiore ai minimi e priva di adeguata giustificazione, nonché priva di considerazione della pluralità delle parti assistite, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dei gradi di merito, di legittimità e del giudizio di rinvio, oltre alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato solo come base del trasferimento coattivo disposto nella sentenza civile all'origine della pretesa fiscale

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicato quale parametro di deduzione del vizio di violazione di legge e/o motivazionale sul tema della liquidazione delle spese

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    regola la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite; i suoi parametri sono criteri di orientamento e, nel testo novellato, non consentono liquidazioni inferiori ai minimi tabellari

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    ha modificato il d.m. 55/2014 introducendo una limitata flessibilità dei parametri, con aumento o diminuzione entro percentuali determinate e con inderogabilità in peius dei minimi

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    come novellato, prevede che il giudice tenga conto dei valori medi e possa aumentarli o diminuirli solo entro i limiti stabiliti

  • art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    prevede la maggiorazione del compenso quando l’avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per l’ipotesi, discussa e non seguita, di decisione nel merito da parte della Cassazione sulla liquidazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    evocato in relazione al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo

  • legge 31 agosto 2022, n. 130

    individua la Corte di giustizia tributaria di secondo grado come giudice del rinvio

Massime di principio

  • Nel regime dei parametri forensi introdotto dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può liquidare compensi inferiori ai valori minimi tabellari, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • La liquidazione delle spese professionali deve rispettare i parametri normativi e, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi o minimi, il giudice deve darne adeguata motivazione.
  • Quando il difensore assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso va liquidato una sola volta ma con la maggiorazione prevista dalla normativa, tenendo conto dell’eventuale identità o differenza delle pretese dei patrocinati.
  • Se la controversia sulla liquidazione delle spese richiede ulteriori apprezzamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare con rinvio al giudice di merito anziché provvedere direttamente alla liquidazione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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