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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23001/2025 del 10/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina dall'incarico conferito da un imprenditore agricolo a uno studio professionale per la redazione di un progetto aziendale e della documentazione tecnica necessaria a ottenere finanziamenti pubblici per investimenti nel settore vinicolo. Il progetto era stato inizialmente collocato in graduatoria provvisoria, ma poi escluso perché la relazione tecnica risultava non esaustiva e incoerente rispetto al bando, con riferimenti anche a un settore produttivo diverso. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno da responsabilità professionale, sostenendo che, confidando nell'ammissione al finanziamento, aveva sostenuto varie spese di investimento e acceso un mutuo. In appello la Corte territoriale ha ridotto drasticamente il danno riconosciuto, ritenendo non risarcibili le ulteriori spese sostenute dopo che l'esito negativo era divenuto noto. Nel ricorso principale il danneggiato ha dedotto: tardività e inammissibilità degli appelli incidentali; omessa pronuncia sull'eccezione di tardività; inammissibilità di documenti nuovi in appello; insussistenza dell'interesse a proporre gli appelli incidentali tardivi; e violazione degli artt. 1176, 1218 e 1227 c.c. per avere la Corte escluso il nesso causale o, comunque, applicato erroneamente il concorso del fatto del creditore, anziché valutare correttamente la quantificazione del danno. La società assicuratrice, con ricorso incidentale, ha contestato la decisione di appello nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento e ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. in tema di non contestazione del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a lamentare contraddittorietà sul funzionamento della franchigia contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sulle impugnazioni incidentali tardive, affermando che l'appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. e che l'interesse alla sua proposizione può sorgere anche in conseguenza dell'impugnazione principale. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi processuali relativi a omessa pronuncia e produzione documentale, per difetto di specificità e di interesse. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla causalità e sull'art. 1227 c.c., correggendo però la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.: nel caso concreto, il problema non riguardava l'esistenza dell'evento dannoso, ma la non risarcibilità delle ulteriori spese affrontate dopo che l'esito sfavorevole era già noto, poiché si tratta di danni evitabili con l'ordinaria diligenza. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: l'asserita non contestazione del pagamento non era adeguatamente dimostrata in cassazione e la questione della franchigia non integrava contraddittorietà della decisione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale e poste a carico solidale di questi ultimi nei confronti del controricorrente studio professionale, con ulteriore contributo unificato dovuto da entrambi.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nei termini di costituzione nel giudizio di appello.

  • art. 334 c.p.c.

    L'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'appello principale viene dichiarato inammissibile.

  • artt. 325, 326, 327, 333, 334 c.p.c.

    Richiamati per la disciplina dei termini e dell'impugnazione incidentale, ma ritenuti non ostativi all'ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive nel caso concreto.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La deduzione in cassazione richiede la puntuale trascrizione e localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può essere invocato in cassazione senza specifica trascrizione degli atti da cui risulterebbe la mancata contestazione del fatto.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato nel motivo del ricorrente principale, ma la Corte ha ricondotto la questione alla disciplina del danno evitabile ex art. 1227 c.c.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo del ricorrente principale per sostenere la responsabilità del professionista.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Riguarda il concorso eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso; la Corte lo distingue dal comma 2.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza

    Le ulteriori spese sostenute dopo la conoscenza dell'esito negativo non sono risarcibili se evitabili con l'ordinaria diligenza.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale; la forma separata non è essenziale, purché sia rispettato il termine per l'impugnazione incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'appello incidentale tardivo è ammissibile se proposto nella comparsa di risposta depositata nei termini dell'art. 343 c.p.c.; la sua sopravvivenza dipende dall'esito dell'appello principale ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
  • Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se l'eccezione o domanda asseritamente omessa è riportata in modo specifico nel ricorso, con indicazione degli atti processuali rilevanti; non basta un richiamo generico.
  • In cassazione, chi deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare e trascrivere i documenti e gli atti da cui desumere il fatto non contestato, oltre a localizzarli nel fascicolo; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nella responsabilità professionale, ai fini del risarcimento occorre distinguere tra danno-evento e danno-conseguenza: le spese sostenute dopo che il danneggiato conosce l'esito negativo della pratica possono non essere risarcibili se evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c.
  • Quando il dispositivo della sentenza è conforme a diritto, la Cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la decisione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.
  • La franchigia assicurativa opera nei rapporti interni tra assicuratore e assicurato e non incide, di regola, sul diritto del terzo danneggiato nei confronti del responsabile o sull'assetto della condanna tra danneggiato, assicurato e assicuratore, secondo la struttura concreta della decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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