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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38287/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998 (trasporto di migranti, esposizione a pericolo e trattamento inumano e degradante). Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: 1) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria, contestando la valorizzazione solo delle dichiarazioni di tre migranti e la mancata acquisizione di ulteriori dichiarazioni; 2) mancata prova del fine di profitto come aggravante ex art. 12 d.lgs. 286/1998, ritenendosi assente qualsiasi contatto economico tra ricorrente e migranti; 3) vizio di motivazione per presunto errato bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti (violazione dell'art. 13-quater d.lgs. 286/1998). In sede di cassazione è stata inoltre prospettata tardivamente la questione della partecipazione di minima importanza ai sensi dell'art. 114 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Sulla valutazione della prova indiziaria la Corte ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito: le dichiarazioni dei tre migranti, l'atteggiamento del ricorrente e dei coimputati, il possesso di una bussola da parte di un correi e la foto trovata nel cellulare sono stati ritenuti elementi idonei a costituire un quadro indiziario unitario e sufficientemente convincente ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Quanto all'aggravante del fine di profitto, la Cassazione ha richiamato che il profitto può essere anche indiretto e ha condiviso la conclusione della Corte territoriale secondo cui la condotta del ricorrente contribuiva intenzionalmente al conseguimento del guadagno (pagamenti percepiti per la traversata), rendendo irrilevante l'assenza di prove di trasferimenti direttamente al ricorrente. Sul punto delle attenuanti generiche la Corte ha chiarito che si è trattato di un lapsus calami nel dispositivo e che in realtà le attenuanti sono state correttamente concesse e applicate dopo avere operato gli aumenti dovuti per le aggravanti, nel rispetto dell'art. 13-quater d.lgs. 286/1998. La questione della partecipazione di minima importanza è stata dichiarata inammissibile per essere nuova e non devoluta in appello; inoltre la fattispecie fattuale non supporta l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter

    Norma che incrimina l'organizzazione e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con aggravanti per circostanze quali trasporto di numerosi migranti, esposizione a pericolo e trattamento inumano; la Corte ha ritenuto sussistenti tali fattispecie rispetto alla condotta del ricorrente.

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13-quater

    Prevede il divieto di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che non è stato effettuato alcun bilanciamento vietato ma solo un lapsus nel dispositivo, dato che le aggravanti sono state prima applicate e poi le attenuanti con la riduzione prevista.

  • codice di procedura penale, art. 533, comma 1

    Standard probatorio richiamato per la valutazione complessiva degli indizi nei giudizi d'appello e di cassazione; la Corte ha ritenuto che il quadro indiziario raggiunge lo standard richiesto.

  • codice penale, art. 114

    Attenuante per partecipazione di minima importanza; la Corte ha dichiarato inammissibile la prospettazione tardiva e ha ritenuto che la fattispecie fattuale non dimostra una partecipazione minima ai sensi dell'articolo.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Regola l'inammissibilità del ricorso per cassazione su questioni non sollevate in appello; la Corte ha applicato tale principio per escludere la questione nuova sull'art. 114 cod. pen.

  • codice di procedura penale, art. 609, comma 2

    Richiamato insieme all'art. 606 per spiegare il divieto di dedurre in cassazione questioni non prospettate in grado d'appello, salvo eccezioni; la Corte ha confermato l'inammissibilità della questione nuova.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • principio giurisprudenziale sulla valutazione della prova indiziaria

    Ribadito il principio per cui il giudice deve valutare gli indizi non atomisticamente ma nel loro raccordo logico per verificare se l'insieme consente di escludere ragionevoli dubbi; la Corte ha ritenuto che tale principio sia stato correttamente applicato.

Massime di principio

  • La valutazione della prova indiziaria richiede un esame complessivo e collegato degli elementi: singoli indizi deboli possono acquisire valore probatorio se, letti insieme, formano un quadro coerente e non contraddetto da riscontri concreti.
  • Il profitto ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 286/1998 può essere anche indiretto; non è necessario dimostrare trasferimenti di denaro direttamente al conducente quando la sua azione sia strumentale al conseguimento del guadagno dagli organizzatori.
  • Le attenuanti generiche non possono essere bilanciate con le aggravanti quando la norma lo vieta; in ogni caso il giudice deve chiarire nel motivo e nel dispositivo come ha operato la riduzione o l'aumento della pena.
  • Questioni nuove non sollevate in appello sono inammissibili in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio o non potessero essere dedotte in appello; pertanto è essenziale devolvere al grado di appello tutte le censure rilevanti.
  • La Corte di legittimità non procede a riesame del merito dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è congrua e coerente; le doglianze che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione delle risultanze processuali vengono normalmente respinte.

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