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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16017/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la parziale ristrutturazione di una sede dell'ente pubblico. La società appaltatrice, succeduta alla propria dante causa nel rapporto, chiese la risoluzione del contratto e il pagamento del decimo dei lavori non eseguiti oltre al risarcimento del maggior danno, deducendo che la committente fosse inadempiente per non aver consegnato un progetto esecutivo completo e cantierabile, per non aver messo a disposizione integralmente le aree di cantiere e per aver ritardato alcuni pagamenti. L'ente resistette e propose domanda riconvenzionale per i danni sostenuti nel reperimento di un nuovo appaltatore. In appello la società censurò la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la risoluzione per fatto dell'impresa e aveva rigettato le riserve; in cassazione dedusse violazione di norme sull'appalto pubblico e sul sinallagma contrattuale, omesso esame di un fatto decisivo, mancata comparazione degli inadempimenti e omessa considerazione dei danni e delle riserve collegate alle carenze progettuali e organizzative della stazione appaltante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito: la censura sul progetto esecutivo e sulla cantierabilità è stata reputata volta al riesame dei fatti, peraltro già esaminati dai giudici di merito e dalla c.t.u.; il vizio di omesso esame è stato escluso anche perché operava la "doppia conforme"; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte territoriale aveva già effettuato la comparazione tra i reciproci inadempimenti, trattandosi di apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se motivato correttamente; il terzo motivo è stato parimenti giudicato inammissibile perché orientato a contestare la valutazione delle riserve e la ricostruzione fattuale, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata congrua e intelligibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 L. n. 109/1994

    richiamato come norma che, secondo la ricorrente, imponeva alla stazione appaltante la predisposizione di un progetto esecutivo completo e immediatamente cantierabile; la Corte non ne ha accolto la censura perché diretta al riesame del merito.

  • art. 90, comma 5, L. n. 109/1994

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l'impresa dovesse verificare le voci della lista prezzi solo sulla base del progetto approvato; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per censurare la mancata comparazione degli inadempimenti; la Corte ha rilevato che la comparazione era stata invece compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1206 c.c.

    citato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza specifica autonoma statuizione.

  • art. 1175 c.c.

    citato a sostegno del richiamo alla buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1375 c.c.

    citato a sostegno del richiamo alla buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1460 c.c.

    citato a sostegno dell'eccezione di inadempimento e del tema del reciproco inadempimento.

  • art. 546 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, senza specifica autonoma ratio decidendi nella decisione di legittimità.

  • art. 1223 c.c.

    citato nel terzo motivo per il profilo del danno risarcibile e delle riserve.

  • art. 1124 c.c.

    citato nel terzo motivo, senza specifica applicazione nella motivazione della Corte.

  • art. 1125 c.c.

    citato nel terzo motivo, senza specifica applicazione nella motivazione della Corte.

  • art. 1226 c.c.

    citato nel terzo motivo con riguardo alla liquidazione del danno.

  • art. 1229 c.c.

    citato nel terzo motivo, senza specifica applicazione nella motivazione della Corte.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la presunta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione congrua e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato per il dedotto vizio processuale; non accolto.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 in presenza di "doppia conforme".

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado sui fatti decisivi, opera la regola della "doppia conforme", che limita la deducibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale e la comparazione tra gli inadempimenti reciproci costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • In materia di appalto, le doglianze relative alla completezza del progetto esecutivo, alla cantierabilità e alle riserve connesse all'esecuzione dell'opera devono essere dedotte e valutate come questioni fattuali e probatorie; in cassazione non possono essere riesaminate come se fossero un nuovo giudizio sul merito.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone un percorso logico-giuridico sufficiente a rendere comprensibile la ratio della decisione, anche se la parte non condivide l'esito della valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoGiudicato

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