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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35489/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Un lavoratore aveva insinuato al passivo del fallimento della società datrice, in via privilegiata, crediti di natura retributiva per differenze salariali, ratei di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, indennità per ferie non godute e T.F.R. per complessivi euro 82.811,74. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo i crediti non adeguatamente provati e comunque prescritti in cinque anni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) omesso esame e violazione di norme sulla sospensione/interruzione del processo e della prescrizione, sostenendo che il precedente giudizio ordinario davanti al giudice del lavoro, instaurato nel 2009, fosse stato interrotto per il fallimento e che la prescrizione dovesse essere valutata tenendo conto della conoscenza legale dell’evento interruttivo e non di un’estinzione automatica; 2) violazione delle regole sulle preclusioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo, perché la curatela si sarebbe costituita tardivamente e non avrebbe potuto sollevare l’eccezione di prescrizione; 3) violazione di norme del d.lgs. 66/2003, dell’art. 2109 c.c. e del CCNL industria alimentare, oltre omesso esame di un documento, per non avere il Tribunale esaminato nel merito la domanda relativa, in particolare, alle ferie non godute, assumendo erroneamente non prodotto il contratto collettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto o adeguatamente sintetizzato la memoria di costituzione della curatela né indicato specificamente la sede dei documenti rilevanti, impedendo il controllo sulla fondatezza delle censure. Inoltre ha osservato che l’eccezione di prescrizione era stata già proposta dalla curatela nella fase di verifica del passivo davanti al giudice delegato, sicché non si trattava di nuova eccezione soggetta alla decadenza di cui all’art. 99 l.fall. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito il Tribunale aveva deciso il rigetto dell’opposizione.

  • art. 43 l.fall.

    richiamato per la regola dell’interruzione automatica del processo a seguito del fallimento di una parte e per la diversa vicenda della partecipazione al concorso fallimentare.

  • art. 52 l.fall.

    richiamato per affermare che l’insinuazione al passivo comporta improcedibilità dell’azione individuale, in alternativa alla ripresa del giudizio ordinario.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato in relazione alla domanda di ammissione al passivo come scelta alternativa rispetto alla prosecuzione del giudizio ordinario.

  • art. 94 l.fall.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell’insinuazione del credito allo stato passivo sulla vicenda processuale e prescrizionale.

  • art. 95 l.fall.

    richiamato per indicare la fase di verifica dello stato passivo in cui la curatela aveva già sollevato l’eccezione di prescrizione.

  • art. 99, sesto e settimo comma, l.fall.

    norma sulle eccezioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo; la Corte precisa che la decadenza riguarda le nuove eccezioni del curatore, non quelle già formulate in sede di verifica del passivo.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di rilevabilità della prescrizione.

  • art. 2945, secondo e terzo comma, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo della precedente causa e della domanda di insinuazione.

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato in tema di riassunzione del processo interrotto e di decorrenza del termine legato alla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi per difetto di specificità e mancata trascrizione/indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del dedotto vizio di tardiva eccezione.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per escludere l’applicabilità dei poteri officiosi del giudice del lavoro nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alle ferie e alla loro monetizzazione.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di ferie non godute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: la doglianza che investe atti o memorie processuali richiede la loro trascrizione, quanto meno per sintesi completa, e l’indicazione della sede di produzione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la decadenza di cui all’art. 99 l.fall. riguarda le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio formulate dal curatore; non opera invece per eccezioni già tempestivamente svolte nella fase di verifica del passivo davanti al giudice delegato.
  • La proposizione della domanda di insinuazione al passivo costituisce una scelta alternativa rispetto alla prosecuzione del giudizio individuale interrotto dal fallimento: essa non si risolve nella prosecuzione del processo ordinario, ma nella partecipazione al concorso, con effetti processuali distinti da quelli dell’art. 305 c.p.c.
  • La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del percorso argomentativo del giudice di merito, senza attaccare specificamente gli atti e i passaggi decisivi, non consente il controllo di legittimità e non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLicenziamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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