Cassazione Penale, Sentenza n. 21012/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che, ritenuta l'attualità della sua pericolosità sociale, ha sostituito la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato (disposta in primo grado per detenzione di stupefacenti) con la libertà vigilata con prescrizioni per un anno. Il ricorrente articola tre motivi: (1) violazione del vincolo di rinvio perché il Tribunale avrebbe valorizzato come unico presupposto la "non lieve entità del fatto", elemento estraneo e non accertato nel giudizio di cognizione; (2) violazione delle norme sulle misure di sicurezza perché mancato accertamento concreto della pericolosità attuale e della personalità del condannato, trasformando la misura in uno strumento per verificare la volontà di reinserimento anziché per valutare il rischio di recidiva; omissione di considerare il percorso di risocializzazione intrapreso; (3) vizi di motivazione e contraddittorietà: il Tribunale, pur rilevando che il comportamento post-condanna indicava volontà di reinserimento (e quindi ostava all'espulsione), non ha valutato tale comportamento ai fini dell'applicazione della libertà vigilata, applicata invece apoditticamente in base alla sola annotazione dell'assenza di elementi ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice del rinvio ha violato i limiti imposti dall'atto di annullamento della Corte e le regole sull'accertamento della pericolosità sociale. In particolare, il giudice ha ripetuto l'errore di valutare la misura soltanto sulla base della "non lieve entità del fatto", senza il necessario esame delle condotte successive alla condanna e senza adeguata motivazione. La sentenza di cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano, rimettendo l'istruzione affinché il provvedimento sia riesaminato conformemente ai principi di diritto indicati e colmando le lacune motivazionali.
Norme richiamate
Individua l'espulsione dello straniero come misura di sicurezza applicabile in materia di stupefacenti; nella vicenda la misura era stata originariamente disposta in sede di merito.
Definisce i poteri e i limiti del giudice del rinvio dopo annullamento: se l'annullamento è per violazione di legge il giudice è vincolato al principio espresso; se per manifesta illogicità della motivazione il giudice può riesaminare il compendio probatorio entro il limite di non ripetere gli stessi vizi motivazionali.
Disciplina le misure di sicurezza: la Corte ha richiamato che l'applicazione non può fondarsi solo sulla gravità astratta del reato ("non lieve entità del fatto") ma richiede un effettivo accertamento delle condizioni che giustificano la misura.
Elenca le circostanze da valutare nella determinazione della pena e nell'accertamento del profilo personale; la Corte richiama che tali elementi devono essere considerati anche nell'esame della pericolosità sociale.
Imposta il principio che l'accertamento della pericolosità deve essere articolato e congiunto sulle circostanze previste dall'art. 133 c.p.; non può essere sostituito da criteri estranei quali l'esigenza di "verificare" la volontà di reinserimento.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio deve rispettare i limiti fissati dalla pronuncia di annullamento: se l'annullamento è per violazione di legge il principio di diritto della Cassazione vincola il giudice; se per manifesta illogicità della motivazione il giudice può riesaminare i fatti ma non ripetere gli stessi vizi motivazionali.
- L'applicazione di una misura di sicurezza non può fondarsi esclusivamente sulla "non lieve entità" del fatto: è necessario un accertamento motivato della pericolosità sociale attuale e concreta del soggetto.
- Le regole per l'accertamento della pericolosità richiedono la valutazione congiunta e motivata delle circostanze previste dall'art. 133 c.p.; elementi congetturali o criteri estranei (es. esigenza di "testare" il reinserimento) non possono sostituirsi a tale valutazione.
- Il comportamento tenuto dal condannato dopo la sentenza (iniziative di risocializzazione, condotte in esecuzione) è elemento rilevante e deve essere valutato espressamente nella motivazione quando si applicano misure di sicurezza.
- La misura della libertà vigilata, come ogni misura di sicurezza, richiede motivazione specifica che colleghi i presupposti giuridici (pericolosità, esigenze di tutela) alle risultanze di fatto; l'assenza di adeguata motivazione determina l'annullamento con rinvio.
- Il giudice non può usare la misura di sicurezza come strumento di indagine o pressione per verificare la volontà di reinserimento del condannato: la misura deve essere adottata solo se emergono ragioni concrete e attuali di pericolosità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20797/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20799/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20800/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20807/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20808/2024 del 28/05/2024
- Sentenza penale · 28 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20811/2024 del 28/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →