Sentenza del 17/03/2017 n. 6947 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2004, maggiori redditi ai fini IRPEF, maggiore valore della produzione ai fini IRAP e maggior volume d'affari ai fini IVA sulla base delle movimentazioni dei conti bancari del contribuente, comprendenti versamenti e prelevamenti non giustificati. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo insufficienti le presunzioni, valorizzando la regolarità formale della contabilità, la congruità agli studi di settore, la cointestazione dei conti con la moglie e l'utilizzo delle ricevute bancarie. L'Agenzia ha sostenuto che, per i versamenti, operava una presunzione legale relativa a favore dell'Erario e che spettava al contribuente fornire una prova analitica della natura non imponibile di ogni singola movimentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che i versamenti bancari dei lavoratori autonomi e dei professionisti si presumono compensi imponibili, salvo prova contraria analitica del contribuente. La cointestazione dei conti con il coniuge non esclude la presunzione, soprattutto in presenza di un rapporto familiare, ma consente al contribuente di dimostrare la riferibilità delle operazioni al coniuge. La Corte ha però precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, non opera più la presunzione secondo cui i prelevamenti ingiustificati dei lavoratori autonomi costituiscono ricavi: per tali prelevamenti l'Amministrazione deve provare che siano stati utilizzati per acquisti inerenti all'attività professionale produttivi di ricavi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
La presunzione relativa ai compensi dei lavoratori autonomi è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "o compensi", dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
Per i versamenti bancari non giustificati effettuati da un professionista opera una presunzione legale relativa di riferibilità a compensi imponibili, che il contribuente deve superare con una prova specifica e analitica. Non opera invece più la presunzione automatica sui prelevamenti dei lavoratori autonomi; l'Amministrazione deve dimostrare il loro impiego per acquisti inerenti all'attività e produttivi di ricavi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2
La norma consente l'utilizzo dei dati dei conti bancari negli accertamenti IVA e supporta la presunzione relativa secondo cui i versamenti non giustificati possono essere ricondotti a operazioni imponibili, salvo prova contraria del contribuente.
La regola generale sull'onere della prova è derogata, per i versamenti bancari considerati dalla normativa tributaria, dalla presunzione legale relativa che trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni all'attività imponibile.
Codice civile, artt. 2727, 2728 e 2729
La Corte ha distinto le presunzioni legali dalle presunzioni semplici: la presunzione prevista dalla normativa tributaria non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 c.c.; tali requisiti riguardano le presunzioni semplici.
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 24 settembre 2014
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, "limitatamente alle parole o compensi".
È irragionevole presumere che i prelevamenti ingiustificati di un lavoratore autonomo siano destinati a investimenti professionali produttivi di reddito. Pertanto, per i prelevamenti l'onere della prova resta a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- In presenza di versamenti bancari non giustificati effettuati da un professionista o lavoratore autonomo, l'Amministrazione può presumere che si tratti di compensi imponibili; il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e analitica per ogni singola operazione.
- La regolare tenuta formale della contabilità, la congruità agli studi di settore o l'uso di ricevute bancarie non sono, da soli, sufficienti a superare la presunzione derivante dai versamenti bancari.
- La cointestazione del conto con il coniuge o la disponibilità di conti intestati a familiari non esclude automaticamente la riferibilità delle movimentazioni al contribuente; occorre dimostrare concretamente chi ha effettuato ciascuna operazione e a quale finalità.
- La presunzione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi non è automatica: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'Amministrazione deve provare il collegamento tra il prelevamento, un acquisto professionale e la produzione di ricavi.
- Nel contenzioso bancario-tributario è quindi essenziale ricostruire ogni movimento con documenti individualizzanti, quali fatture, contratti, ricevute, bonifici, scritture contabili e prove della provenienza o della destinazione delle somme.
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