Cassazione Civile, Ordinanza n. 12124/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel giudizio di merito due eredi di una cliente deceduta avevano chiesto che fosse dichiarata la nullità di un contratto relativo a servizi di investimento stipulato dalla de cuius con l'intermediario, nonché la nullità di alcune operazioni di investimento in opzioni, con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato il rigetto. In cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2944 c.c.; il secondo e il terzo per violazione e falsa applicazione dell'art. 23 t.u.f.; il quarto per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/1998. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 4 maggio 2021 e il ricorso notificato il 9 dicembre 2021, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte ha ribadito che tale termine decorre dal deposito della sentenza in cancelleria, cioè dalla pubblicazione, e non dalla comunicazione ex art. 133, comma 2, c.p.c. Ha quindi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro del primo motivo, senza esame nel merito per tardività del ricorso
richiamato come parametro del primo motivo, senza esame nel merito per tardività del ricorso
richiamato nei secondi due motivi, senza esame nel merito per tardività del ricorso
richiamato nel quarto motivo, senza esame nel merito per tardività del ricorso
art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
richiamato nel quarto motivo, senza esame nel merito per tardività del ricorso
termine «lungo» di sei mesi
il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria, non dalla comunicazione ex art. 133, comma 2, c.p.c.
la comunicazione prevista da questa norma non segna il dies a quo del termine lungo per impugnare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, intesa come deposito in cancelleria, e non dalla sua comunicazione alle parti.
- La comunicazione della sentenza ex art. 133, comma 2, c.p.c. non incide sul dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., salvo diverse previsioni di legge.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo applicabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- I motivi di ricorso che investono questioni sostanziali o processuali restano assorbiti se l'impugnazione è tardiva.
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