Cassazione Civile, Ordinanza n. 06939/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società agricola e i suoi soci illimitatamente responsabili avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo che li condannava al pagamento di una somma a favore di un professionista, per prestazioni rese in un arco temporale indicato tra il 2008 e il 2011. Gli opponenti avevano eccepito la prescrizione presuntiva del credito; il professionista aveva replicato sostenendo che l'incarico si fosse concluso solo nel 2013 e che, comunque, l'eccezione fosse inammissibile per effetto delle contestazioni mosse al credito. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo sulla base del giuramento decisorio reso dagli opponenti, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la contestazione della spettanza del saldo e la deduzione di non averlo versato rendessero inammissibile l'eccezione di prescrizione presuntiva e che il giuramento decisorio dovesse essere revocato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2959 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo di non avere negato il pagamento ma di avere solo contestato l'attualità della pretesa e di avere pagato quanto dovuto; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 2960 c.c., assumendo che, una volta sollevata correttamente l'eccezione di prescrizione, non fosse consentito revocare il giuramento decisorio.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che il ricorso era tardivo: la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 15 settembre 2021 e il ricorso era stato proposto il 23 febbraio 2022 oltre il termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. È stata anche respinta la richiesta di rimessione in termini, poiché la dedotta perdita dei file di notifica del ricorso a causa di un malfunzionamento informatico e dell'intervento tecnico non integra un impedimento assoluto, inevitabile ed esclusivo, essendo stata ritenuta prevenibile con normali cautele informatiche e con la manutenzione della casella di posta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a sostegno della corretta deduzione della prescrizione presuntiva e della pretesa contestazione del credito
richiamato dai ricorrenti per sostenere che, una volta proposta l'eccezione di prescrizione, non sarebbe stato possibile revocare il giuramento decisorio
termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, ritenuto spirato nel caso concreto
richiamato in relazione alla memoria illustrativa depositata prima dell'adunanza
evocato per sottolineare gli obblighi di dotazione di software antivirus e antispam e, più in generale, le cautele tecniche esigibili nella gestione della PEC
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
usato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. è inammissibile, salvo che la parte dimostri un impedimento assoluto, oggettivo ed esclusivo che abbia reso impossibile la tempestiva impugnazione.
- La rimessione in termini non può essere concessa quando la tardività dipenda da disfunzioni informatiche o organizzative che, secondo ordinaria diligenza, potevano essere prevenute o neutralizzate con cautele minime, come la copia dei dati su supporti rimovibili, la manutenzione della casella di posta e l'adozione di software antivirus.
- In materia di gestione della PEC e degli strumenti informatici utilizzati nel processo civile, la parte e il difensore devono adottare le ordinarie misure tecniche di prevenzione dei rischi di perdita o corruzione dei file, non potendo addurre a causa non imputabile eventi evitabili con l'ordinaria diligenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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