Cassazione Civile, Ordinanza n. 27123/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del curatore del fallimento di una società agricola volta a far dichiarare l'inefficacia ex art. 67 L.F. di un contratto di compravendita immobiliare del 18 giugno 2003 e di somme versate in relazione a contratti di locazione finanziaria di alcuni beni strumentali aziendali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Brescia aveva respinto il gravame della società di leasing/banca. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi: violazione degli artt. 184-bis e 345 c.p.c.; violazione degli artt. 1325 e 1414 c.c. e dell'art. 67 L.F., oltre che dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 67 L.F.; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 2700, 2722-2726 e 2732 c.c.; ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era privo dei requisiti di specificità e di autosufficienza imposti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., essendo stati solo richiamati numerosi documenti e atti di merito senza adeguata riproduzione, indicazione della loro collocazione e precisa localizzazione nei fascicoli. Inoltre ha osservato che parte delle censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatto decisivo, tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha rilevato che non era stata censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata in tema di tardività dell'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c.
Norme richiamate
art. 67 L.F.
norma posta a fondamento della domanda di inefficacia revocatoria proposta dal curatore; il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità delle censure.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso è inammissibile se richiama documenti e atti di merito senza specifica riproduzione, puntuale indicazione e localizzazione nei fascicoli.
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata.
richiamato nei motivi di ricorso relativi alla validità del contratto e alla sua qualificazione.
richiamato nei motivi di ricorso relativi alla simulazione/qualificazione del negozio.
richiamato più volte per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per contestare la valutazione delle prove.
richiamato per contestare la valutazione delle prove.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato.
norma invocata per vizi processuali; la Corte rileva l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità.
norma invocata per violazione di legge, ma le doglianze sono ritenute in realtà dirette a una nuova valutazione del merito.
il vizio è ricostruito nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già come controllo sulla motivazione o sulla valutazione delle prove.
richiamato per contestare l'utilizzo e la valutazione del materiale probatorio.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
richiamato con riguardo alla efficacia probatoria degli atti pubblici.
richiamati con riferimento ai limiti della prova testimoniale e presuntiva.
richiamato con riferimento alla confessione.
la Corte richiama la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l'eccezione di incapacità del teste era stata sollevata tardivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
modifica richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente si limita a richiamare atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurne il contenuto rilevante e senza indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli, impedendo alla Corte il controllo sulla fondatezza delle censure.
- La violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. attiene a un requisito di ammissibilità del ricorso: la sua mancanza preclude l'esame nel merito delle doglianze.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e non consente di denunciare la semplice insufficienza della motivazione o l'erronea valutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o del merito della controversia, riservata al giudice di merito.
- Per censurare efficacemente una decisione in cassazione occorre confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata contestazione del decisum decisivo comporta l'inammissibilità del motivo.
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