Sentenza n. 4857/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3142/2024, pubblicata il 05/06/2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento R.G. n. 2262/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord che lo aveva condannato al pagamento della retribuzione professionale docenti, degli accessori e all’eventuale regolarizzazione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.359,63 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché all’eventuale regolarizzazione contributiva. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto adempimento; l’INPS non si è costituito. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, la definitività del titolo giudiziale, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha accertato la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Poiché l’amministrazione non ha provato il fatto estintivo dell’obbligazione, le ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere; il compenso commissariale, quantificato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendola in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina preventiva del commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali
La penalità di mora può essere applicata anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se quantificata in misura pari agli interessi legali.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini processuali applicabile al rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo il decorso infruttuoso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel giudizio di ottemperanza, grava sull’amministrazione obbligata l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal giudicato o dal titolo esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato esecuzione.
- Per l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione devono risultare notificati il titolo esecutivo e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’eventuale fatto estintivo dell’obbligazione risultante dal giudicato; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine prefissato.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, poiché svolge una funzione sanzionatoria e coercitiva, distinta dal risarcimento del danno.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, una penalità di mora pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere prevista fino all’effettivo adempimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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