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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03086/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un’azione del fallimento di una società fornitrice per il pagamento di 49 fatture relative alla consegna di autovetture a un’altra società, che eccepiva di avere già estinto il debito mediante pagamenti in contanti. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, ritenendo provati alcuni pagamenti sulla base della documentazione contabile prodotta dalla debitrice. In appello, la società debitrice aveva censurato l’accoglimento della pretesa creditoria, mentre il fallimento aveva proposto appello incidentale; la corte territoriale aveva rigettato l’appello principale e accolto parzialmente quello incidentale, escludendo la prova dei pagamenti in contanti e condannando la società debitrice a un importo maggiore. In cassazione la società debitrice deduceva un unico motivo di violazione di legge, lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1193 c.c., sostenendo che il fallimento non avesse contestato specificamente il fatto estintivo del pagamento in contanti e che la corte d’appello avesse quindi ignorato fatti non contestati; inoltre assumeva la sufficienza della documentazione contabile prodotta e la regolarità delle scritture, per sostenere l’avvenuto pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla non contestazione, osservando che la difesa del fallimento si era concentrata proprio sul mancato pagamento e sulla mancanza di prova dei pagamenti in contanti, sicché non era configurabile alcuna ammissione implicita del fatto estintivo. Ha inoltre rilevato che la censura tendeva in realtà a sovvertire l’onere della prova, che restava a carico del debitore quale soggetto che invocava il fatto estintivo dell’obbligazione. La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui, nei rapporti tra imprenditori, le risultanze dei libri contabili hanno valore probatorio solo se i libri siano vidimati, bollati e regolarmente tenuti, circostanza non dimostrata dalla ricorrente. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, in applicazione dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di ulteriori somme, oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma nella specie la contestazione del creditore riguardava proprio il fatto estintivo allegato dalla debitrice; non vi era quindi un fatto pacifico da considerare provato per mancata contestazione.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione del pagamento, ma la Corte non ne trae un principio favorevole alla stessa perché il punto decisivo resta la mancata prova dell’avvenuto pagamento.

  • art. 2710 c.c.

    Le scritture contabili possono costituire elementi di prova nei rapporti di dare e avere tra imprenditori solo se i libri sono vidimati, bollati e regolarmente tenuti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha prospettato una violazione di norme di diritto, ma il motivo è stato giudicato infondato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito con il procedimento accelerato previsto per i ricorsi manifestamente infondati, con decisione conforme alla proposta.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato proponente a partecipare al collegio definitorio.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 51 c.p.c., per escludere la ricorrenza di una causa di incompatibilità.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme ulteriori per la proposizione del ricorso definito in conformità alla proposta, compresa la somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il debitore che invochi l’avvenuto pagamento di un debito deve provare in modo pieno e convincente il fatto estintivo allegato; la mera contestazione del creditore circa l’insufficienza della prova non equivale ad ammissione del pagamento.
  • La regola di non contestazione opera solo rispetto ai fatti allegati in modo specifico e non contestati; non può essere utilizzata per trasformare in fatto pacifico ciò che costituisce il nucleo stesso della controversia, come il pagamento dedotto dal debitore.
  • Le scritture contabili dell’imprenditore hanno valore probatorio nei rapporti commerciali solo se risulta dimostrata la loro regolare tenuta secondo legge; in mancanza di tale prova, esse non sono idonee a dimostrare il pagamento.
  • Quando il giudice di merito svaluta la prova del pagamento per difetto di riscontri documentali e per la scarsa verosimiglianza della dinamica allegata, il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del fatto.
  • Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta può comportare la condanna ex art. 96 c.p.c. e le conseguenze economiche accessorie previste dalla disciplina del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniInadempimentoTitoli di creditoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileObbligazioniCommercialeFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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