Sentenza del 20/11/2015 n. 23782 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE - Finanziamento infruttifero del socio alla società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Distinzione tra finanziamento a titolo di mutuo o di conferimento - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale relativa all'accertamento fiscale per il 2007, contestando tre principali riprese: la qualificazione come sopravvenienza attiva di un finanziamento infruttifero dei soci di 487.500 euro, contabilizzato a riserva di capitale; il disconoscimento di una nota di credito di 35.000 euro emessa nei confronti di Indesit Company, asseritamente riferita a un premio o sconto; e la qualificazione come bene strumentale, anziché bene-merce, di un sistema semiautomatico del valore di 49.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi relativi al finanziamento dei soci, ritenendo che l'importo non potesse costituire sopravvenienza attiva: se il finanziamento ha natura di mutuo, l'obbligo di restituzione esclude l'incremento patrimoniale tassabile; se ha natura di apporto in conto capitale, opera l'esclusione prevista dall'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a questo punto, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia anche per le spese. Sono stati invece rigettati i motivi relativi alla nota di credito e al bene acquistato, per insufficiente prova dell'accordo e della correlazione contabile nel primo caso e per mancata dimostrazione dell'identità tra il bene acquistato e quello rivenduto nel secondo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, commi 1 e 4
Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in danaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società [...] dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti
Un finanziamento infruttifero dei soci non genera sopravvenienza attiva. Se costituisce mutuo, l'obbligo di restituzione esclude che vi sia nuova ricchezza; se costituisce apporto in conto capitale, la tassazione è esclusa espressamente dal comma 4.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2
Se un'operazione [...] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile [...] in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
La variazione IVA in diminuzione richiede uno sconto effettivo riferito a operazioni determinate, fondato su un accordo provato e adeguatamente documentato, oltre alla corretta registrazione contabile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102
La censura relativa alla qualificazione del bene come strumentale o bene-merce non è stata esaminata nel merito, poiché la società non aveva dimostrato l'identità tra il bene acquistato e quello successivamente rivenduto.
Chi pretende di esercitare un diritto o di applicare una variazione fiscale deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; nel caso concreto la società non ha fornito prova sufficiente dell'accordo alla base della nota di credito.
Una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata o di data certa non è di regola opponibile all'Amministrazione finanziaria per dimostrare i presupposti di una variazione IVA.
Massime di principio
- Un apporto dei soci non è automaticamente reddito imponibile: occorre distinguere tra finanziamento restituibile, che è capitale di debito, e conferimento o apporto in conto capitale, che è escluso dalla nozione di sopravvenienza attiva dall'art. 88, comma 4, del TUIR.
- La qualificazione dell'operazione dipende dalla sua sostanza economica e dalla documentazione disponibile, non soltanto dalla denominazione contabile utilizzata dalla società.
- La compensazione tra un credito dei soci e l'obbligo di versamento alla società può costituire effettiva erogazione del finanziamento, anche senza trasferimento materiale di denaro, purché l'operazione sia provata e contabilizzata.
- Per ottenere una variazione IVA in diminuzione non basta emettere una nota di credito: occorre provare l'accordo, la causa dello sconto o premio, la misura della riduzione e il collegamento con specifiche fatture o operazioni.
- In sede contenziosa tributaria la documentazione deve essere precisa, opponibile all'Amministrazione e idonea a collegare senza ambiguità l'operazione originaria alla successiva rettifica.
- Chi contesta la qualificazione fiscale di un bene deve dimostrare concretamente l'identità, la destinazione e l'effettivo utilizzo del bene, non limitandosi a una diversa interpretazione delle scritture contabili.
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