Cassazione Civile, Ordinanza n. 28032/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato recepimento, da parte del Comune, di una variante al PRG relativa a un’area industriale e dal tardivo invio della delibera al Comitato Regionale di Controllo, con conseguente mancata concessione del visto di legittimità. La società, che assumeva di avere subito la perdita di un finanziamento comunitario e il pregiudizio economico connesso alla mancata realizzazione dell’intervento e dell’attività di progettazione, aveva chiesto il risarcimento dei danni al Comune e al segretario comunale. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1226 c.c. per liquidazione equitativa del danno senza indicazione dei criteri seguiti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata rivalutazione monetaria d’ufficio; 3) omesso esame di fatti decisivi e adesione acritica alla CTU nonostante le critiche mosse dalla parte; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese nonostante la propria pretesa vittoria nel giudizio di legittimità. Il Comune, con ricorso incidentale, ha denunciato violazione dell’art. 1227 c.c. per mancato riconoscimento del concorso di colpa della società nella produzione del danno, sostenendo che essa avrebbe agito consapevolmente dell’assenza di copertura finanziaria e dell’irrealizzabilità delle opere, anche per la presenza di un metanodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla liquidazione equitativa, alla rivalutazione monetaria e alle spese, e ha dichiarato inammissibile il motivo sulla CTU perché risolto in una richiesta di rivalutazione del merito. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché privo dell’indicazione specifica degli elementi documentali su cui si fondava la dedotta colpa concorrente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
La liquidazione equitativa del danno è legittima se il giudice dà conto del percorso logico-valutativo seguito; non è necessario un calcolo minuzioso di ogni singola voce, purché la motivazione spieghi le ragioni della stima complessiva.
Il motivo è infondato perché la liquidazione indicata nel dispositivo di primo grado già comprendeva il danno nella sua interezza, inclusa la rivalutazione fino all’attualità.
È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sulla liquidazione del danno e sulle spese.
Non consente una nuova valutazione del merito; il motivo è inammissibile quando mira soltanto a contrapporre una diversa lettura delle risultanze peritali.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, ma il giudice può compensare se l’esito complessivo della lite non è di integrale vittoria per una sola parte.
Il concorso colposo del creditore/danneggiato deve essere dedotto e provato con specificità; in cassazione non è sufficiente un richiamo generico a profili di colpa senza localizzazione degli atti e dei documenti.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica degli atti e dei documenti posti a fondamento della censura, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se manca del tutto la motivazione sul percorso logico seguito; non occorre una dimostrazione analitica di ciascun elemento, essendo sufficiente un apprezzamento complessivo della situazione processuale.
- In tema di danno da perdita di utilità economica, il giudice può stimare equitativamente il pregiudizio anche quando la sua precisa quantificazione sia difficile, purché emerga la ragione della riduzione o della determinazione operata rispetto alla stima tecnica.
- La censura per omesso esame della consulenza tecnica è inammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze peritali.
- La rivalutazione monetaria può essere ricompresa nella liquidazione del danno espressa 'all’attualità'; in tal caso non vi è omissione di pronuncia sulla componente rivalutativa.
- Nel giudizio di cassazione, il principio di autosufficienza impone che la deduzione del concorso di colpa o di altri fatti impeditivi sia sorretta dall’indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La compensazione delle spese è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio secondo cui non possono essere poste a carico della parte integralmente vittoriosa; al di fuori di ciò, la valutazione di soccombenza reciproca o complessiva appartiene al merito.
Come è indicizzato
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