Cassazione Penale, Sentenza n. 13620/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva parzialmente riformato in senso favorevole la sentenza di primo grado ma confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e documentale in relazione al fallimento della "Esposito s.r.l. in liquidazione". Le censure principali prospettate dagli imputati riguardano: 1) la mancata o errata valutazione della loro responsabilità (sostengono di essere mere "teste di legno" e non coinvolti nella gestione), 2) la mancata o insufficiente valutazione del dolo e dell'elemento soggettivo, 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e contestazioni sul trattamento sanzionatorio. La Corte di legittimità ricostruisce che i giudici di merito, letti congiuntamente, hanno ritenuto che i ricorrenti erano amministratori di diritto e non meri prestanome: elementi rilevanti sono il susseguirsi nelle quote sociali (50% del capitale per D'Ambrosio e Esposito), il coinvolgimento diretto in operazioni distrattive, la conoscenza di aspetti gestionali (Tucci) e le dichiarazioni dei testi che hanno visto i ricorrenti in sede aziendale. Si afferma che la presenza di un amministratore di fatto non esclude la responsabilità degli amministratori formali e che la generica consapevolezza delle attività illecite dell'amministratore di fatto può integrare il dolo necessario per la bancarotta fraudolenta. Inoltre si richiama il principio secondo cui non è necessario dimostrare il nesso causale diretto tra le condotte distrattive e il fallimento. Alcuni motivi in cassazione sono ritenuti inammissibili perché nuovi o meramente fattuali; le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in cassazione.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità degli imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale così come deciso in sede di merito, ritenendo attendibili e sufficienti le valutazioni dei giudici di merito sulla partecipazione alla gestione e sulla consapevolezza delle condotte illecite. Le censure relative al dolo, alla causalità e al trattamento sanzionatorio sono state ritenute infondate o inammissibili (nuove questioni non proposte in appello). A seguito del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) delle somme previste a carico della parte soccombente (spese/onorari), come indicato in sentenza.
Norme richiamate
La presenza di un amministratore di fatto non esclude la responsabilità dell'amministratore di diritto quando questi ultimi esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici; la norma non preclude coesistenza di amministratore di fatto e di diritto che svolgano funzioni effettive
Richiamata in relazione alla valutazione comparativa di circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante sia congruamente motivato e non meramente arbitrario
Norma utilizzata per la condanna dei ricorrenti al pagamento a seguito del rigetto del ricorso (implicata nell'addebito delle spese a carico dei ricorrenti)
Richiamato come parametro per il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto legittima e non arbitraria la valutazione comparativa operata dai giudici di merito
Massime di principio
- La presenza di un amministratore di fatto non esclude automaticamente la responsabilità degli amministratori di diritto: se gli amministratori formali esercitano continuativamente o significativamente i poteri gestionali rispondono anch'essi per i reati fallimentari.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare un nesso causale diretto tra le singole condotte di distrazione e il fallimento; è sufficiente dimostrare condotte distrattive e la loro incidenza sul patrimonio sociale.
- La consapevolezza generica (anche non riferita a singole operazioni) delle attività illecite svolte dall'amministratore di fatto può integrare il dolo, anche in forma eventuale, dell'amministratore di diritto.
- In cassazione non sono ammissibili motivi basati su questioni nuove non dedotte in appello; le critiche di merito al trattamento sanzionatorio sono limitate e possono essere esaminate solo se manifestamente arbitrarie.
- La prova del dolo o dell'apporto alla gestione può essere desunta dalle circostanze concrete, dalle modalità esecutive e dalle risultanze testimoniali e documentali; l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato sulle condotte contestate aggrava la posizione probatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13359/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13362/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13364/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13365/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13366/2024 del 03/04/2024
- Sentenza penale · 3 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13368/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →