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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18828/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 relativo al residuo pena di quattro anni per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza valutando la gravità del reato in esecuzione, i numerosi precedenti e pendenze (furti, abusi edilizi, danneggiamenti, ecc.), un atteggiamento non rassicurante in ordine alla revisione critica (la relazione dell'equipe segnalava tratti 'vittimistici') e l'inidoneità del contesto familiare/domiciliare poiché i congiunti sono coimputati e uno di essi figura come esponente di Cosa Nostra sottoposto a sorveglianza speciale. In Cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 47 e 50 Ord. pen. e vizio di motivazione, lamentando anche errato computo del presofferto e l'asserita ignoranza degli elementi favorevoli della relazione trattamentale e di pronunce di assoluzione; con motivi aggiunti denunciava inoltre la mancata concessione di permessi per fatti familiari rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato l'affidamento in prova. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e logica: per la decisione sono stati determinanti i gravi precedenti e le pendenze, la mancanza di un convincente processo di revisione critica (rilievo della relazione dell'equipe) e l'inidoneità del contesto familiare, aggravata dalla presenza di coimputati e di un congiunto legato a Cosa Nostra e sottoposto a sorveglianza speciale. La Corte ha inoltre escluso che l'errato computo del presofferto abbia inciso sulla decisione e ha richiamato il principio della gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari (prosecuzione dell'osservazione intramuraria e sperimentazione di permessi). Sono state ritenute inammissibili o non valutabili le doglianze fondate su provvedimenti successivi all'ordinanza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e resta in vigore il provvedimento di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione; la Corte ricorda che la misura è finalizzata al reinserimento e richiede una valutazione prognostica sulla base dell'osservazione della personalità e degli elementi conoscitivi; non è necessario che vi sia una revisione critica compiuta, ma che il processo sia avviato.

  • art. 50 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)

    Richiamato nell'impugnazione; riguarda le modalità di esecuzione e i presupposti per le misure alternative. La Corte ha valutato che non vi sia stata violazione nel metodo applicato dal Tribunale.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che disciplinano il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; costituivano i reati in esecuzione per i quali è stata inflitta la pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli effetti del rigetto del ricorso (adempimenti conseguenti alla decisione di rigetto); la sentenza indica che dal rigetto derivano le conseguenze previste da tale norma.

Massime di principio

  • La gravità del reato e i precedenti non sono, di per sé, ostativi automatici all'affidamento in prova, ma costituiscono un punto di partenza necessario per l'analisi della personalità e della prognosi di reinserimento.
  • Il giudizio prognostico si fonda non solo sul passato criminale, ma soprattutto sulla condotta successiva e sugli elementi emersi dall'osservazione trattamentale; non è richiesta la prova di una completa revisione critica, bensì che tale processo sia avviato.
  • L'idoneità del contesto familiare o domiciliare è un elemento decisivo: la presenza di congiunti pregiudicati, coimputati o affiliati ad organizzazioni criminali può rendere inidoneo il percorso di affidamento e giustificare il diniego.
  • La gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è ammissibile: il giudice può disporre il prosieguo dell'osservazione intramuraria e la sperimentazione preventiva di permessi prima di concedere l'affidamento.
  • Vizi formali secondari (es. calcolo del presofferto) sono irrilevanti se non incidono sul nucleo motivazionale della decisione; viceversa, errori che alterino il diritto a benefici devono essere effettivamente dimostrati.
  • Elementi favorevoli nella relazione dell'equipe trattamentale e pronunce favorevoli della difesa devono essere valutati unitamente agli elementi negativi: la sola produzione di valutazioni positive non annulla la possibilità per il giudice di ritenere non sufficiente il processo di recupero.

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