Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30783/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da un’impresa di telecomunicazioni contro una concorrente, per asserito abuso di posizione dominante e condotta anticoncorrenziale che avrebbe causato danni quantificati in primo grado in 12 milioni di euro oltre interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione dichiarando prescritto il diritto al risarcimento. La Corte territoriale ha individuato il dies a quo della prescrizione nella data di avvio, il 23 febbraio 2005, del procedimento istruttorio dell’AGCM; ha inoltre escluso l’efficacia interruttiva di una lettera raccomandata del 10 febbraio 2009, ritenendola priva di una inequivoca richiesta di adempimento o di costituzione in mora, e ha considerato tardiva una successiva raccomandata del 18 febbraio 2010, ricevuta dopo la scadenza del termine quinquennale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla decorrenza della prescrizione; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il documento di avvio dell’istruttoria AGCM non fosse stato provato documentalmente e che l’onere della prova gravasse sulla controparte; 3) violazione delle norme sull’illecito antitrust e dell’art. 2947 c.c., sostenendo che il termine avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione delle risultanze istruttorie, non dall’avvio del procedimento; 4) violazione delle norme sulla costituzione in mora e interpretazione della corrispondenza, assumendo che la prima lettera valesse come atto interruttivo; 5) violazione degli artt. 2943, comma 4, e 1334 c.c., oltre a profili di legittimità costituzionale, contestando la diversa decorrenza degli effetti interruttivi degli atti giudiziali e stragiudiziali e la rilevanza della sola ricezione della lettera. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto corretto individuare, in un caso di danno antitrust a carattere lungolatente, il momento iniziale della prescrizione nella conoscenza o ragionevole conoscibilità non solo della violazione, ma anche del possibile danno; ha escluso che la motivazione della sentenza di merito fosse apparente; ha dichiarato inammissibile il motivo sull’art. 115 c.p.c. e sull’art. 2697 c.c. perché diretto a censurare l’accertamento di fatto e non la regola di giudizio; ha confermato che la prima lettera non conteneva una chiara richiesta di pagamento idonea a costituire in mora e che la successiva non poteva sanarne il contenuto; ha dichiarato inammissibile la doglianza costituzionale perché non idonea a censurare il provvedimento impugnato e comunque priva di adeguata allegazione sulla tempestività dell’invio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust e aveva respinto la domanda. Nel merito dei motivi, la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza della prescrizione dall’avvio dell’istruttoria AGCM, stante la natura di danno lungolatente e la ragionevole conoscibilità del pregiudizio da parte di un operatore del medesimo mercato; ha escluso la nullità per motivazione apparente; ha dichiarato inammissibile la censura sulla prova dell’atto istruttorio, perché attinente al merito e non alla violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; ha ritenuto infondata la censura sull’interruzione della prescrizione per mancanza, nella prima lettera, di una inequivoca intimazione o richiesta di adempimento; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata solo in ricorso, anche per difetto di rilevanza adeguatamente illustrata. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per denunciare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è deducibile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l’apprezzamento del materiale probatorio.

  • artt. 14 e 15 l. n. 287/1990

    Richiamati quale disciplina dell’illecito antitrust e del procedimento dell’AGCM nel giudizio sulla decorrenza della prescrizione.

  • artt. 6 e 14 d.P.R. n. 217/1998

    Richiamati come norme sul procedimento istruttorio dell’AGCM e sul suo avvio/rilievo nel caso concreto.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sulla prescrizione del danno da fatto illecito; la Corte ne applica il criterio della decorrenza dalla percepibilità del danno.

  • art. 1219 c.c.

    Per l’effetto della costituzione in mora occorre una richiesta scritta idonea a manifestare l’inequivoca volontà di far valere il credito e a intimare l’adempimento.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per contestare l’interpretazione della corrispondenza; la Corte conferma l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell’interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale; l’effetto richiede la conoscenza del destinatario.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui l’atto unilaterale produce effetti quando perviene all’indirizzo del destinatario in tempo utile.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per denunciare l’irragionevolezza della diversa efficacia degli atti interruttivi della prescrizione; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da illecito antitrust, quando il danno sia di natura lungolatente, la prescrizione dell’azione non decorre dalla mera verificazione materiale del fatto, ma dal momento in cui l’illecito si manifesta all’esterno in modo tale da rendere percepibile anche l’esistenza di un possibile danno ingiusto.
  • Se il danneggiato opera nel medesimo mercato del soggetto ritenuto dominante o anticoncorrenziale, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato a un momento anteriore al provvedimento conclusivo dell’AGCM, purché sia ragionevole ritenere che l’impresa abbia avuto o potuto avere conoscenza della condotta e del pregiudizio.
  • La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • La violazione dell’art. 115 c.c. e dell’art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove o l’accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito; essa ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte o attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata.
  • Per interrompere la prescrizione con atto stragiudiziale non bastano comunicazioni meramente interlocutorie o sollecitazioni generiche: l’atto deve contenere una chiara pretesa, la richiesta di adempimento e la inequivoca volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore.
  • L’effetto interruttivo di un atto stragiudiziale richiede che l’atto pervenga al destinatario in tempo utile; la mera spedizione non è di per sé sufficiente a produrre l’effetto sostanziale dell’interruzione della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.