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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30178/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura per presunta errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione (art.606, comma 1, lett.b) c.p.p.) perché il Tribunale non avrebbe menzionato la correlazione fra l'esito positivo della messa alla prova e le condotte riparatorie e risarcitorie poste in essere dall'imputato (riferimenti ad artt.168-bis, comma 2 c.p. e agli artt.464-bis e 464-quater c.p.p.); 2) violazione dell'art.168-ter, comma 2 c.p., con la contestazione che il giudice avrebbe ecceduto la propria potestà, stabilendo che la trasmissione degli atti al Prefetto fosse finalizzata all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie invece di limitarsi a trasmettere gli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.a) c.p.p., perché l'omessa menzione delle condotte riparatorie non ha prodotto per il ricorrente alcun effetto sfavorevole, avendo il Tribunale comunque rilevato che "il programma di trattamento ha avuto regolare esecuzione". Secondo motivo manifestamente infondato: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art.168-ter c.p.), il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria (es. revoca patente) che è di competenza del Prefetto; pertanto la trasmissione degli atti al Prefetto per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative è corretta e conforme all'art.168-ter, comma 2 c.p. e all'art.224, comma 3, d.lgs. n.285/1992. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.186 Codice della Strada

    presente nel testo come riferimento alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis)

    Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; nel caso di specie indicava la fattispecie di reato per cui era stato disposto il programma di messa alla prova.

  • art.168-ter cod.pen.

    «l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge»

    La Corte interpreta che l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisce l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie da parte dell'autorità competente (Prefetto), quindi il giudice non sostituisce il Prefetto nella determinazione di tali sanzioni.

  • art.168-bis cod.pen.

    richiamato nel ricorso come parametro di illegittimità della motivazione

    Norma collegata agli effetti della messa alla prova e alla necessità di valutare le condotte riparatorie; la Corte ha ritenuto che la mancata menzione non abbia prodotto pregiudizio appellabile nel caso concreto.

  • art.224, comma 3, d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)

    «Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria»

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad accertare e applicare sanzioni amministrative accessorie quando il reato si estingue per causa diversa dalla decisione che contenga l'applicazione diretta della sanzione stessa; giustifica la trasmissione degli atti disposta dal Tribunale.

  • art.591, comma 1, lett.a) c.p.p.

    richiamato per la regola dell'interesse ad impugnare

    Stabilisce le condizioni di ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale del ricorrente a proporre il motivo, con conseguente inammissibilità.

  • art.606, comma 1, lett.b) c.p.p.

    richiamato come norma di riferimento per i motivi di cassazione impugnati

    Norma che definisce i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; è il parametro normativo evocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati.

  • Sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale

    Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017 (Ferabolis); Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023 (Valentini); Corte Cost. sent. 13/06/2000 n.186

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio sulla competenza del Prefetto per le sanzioni amministrative accessorie in ipotesi di estinzione per messa alla prova e giustifica anche la condanna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende nei casi non colpevoli di grave malafede.

Massime di principio

  • La messa alla prova con esito positivo (art.168-ter c.p.) estingue il reato, ma non impedisce che l'autorità amministrativa competente (Prefetto) proceda ad accertare e applicare eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; perciò il giudice penale deve trasmettere gli atti al Prefetto e non può sostituirsi a quest'ultimo nell'applicazione di tali sanzioni.
  • La mancanza di un'esplicita menzione in motivazione di tutte le condotte riparatorie o risarcitorie non determina automaticamente l'insussistenza dell'interesse ad impugnare: occorre provare che l'omissione abbia creato un pregiudizio concreto e attuale al ricorrente per poter ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione.
  • In cassazione è necessario dedurre vizi che determinino un'effettiva utilità processuale: motivi che non evidenziano un danno o una situazione di svantaggio tendono ad essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.591 c.p.p.
  • Esiste una netta distinzione fra istituti che prescindono dall'accertamento della responsabilità penale (come la messa alla prova) e istituti che attribuiscono al giudice la competenza ad applicare sanzioni sostitutive o accessorie; è fondamentale identificare correttamente la competenza (giudice vs Prefetto) prima di censurare la misura adottata.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o privi di interesse può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); valutare preventivamente la fondatezza e l'utilità dell'impugnazione è prudente.

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