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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05866/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale a favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non vi fosse stata una rituale comunicazione del decreto e che il giudice avesse erroneamente valorizzato le risultanze del registro SICID; inoltre denunciava violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice posto a carico del Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto, nonostante l’attestazione interna secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la tardività dell’opposizione va affermata, a prescindere dalla questione sulla ritualità della comunicazione, in quanto il termine applicabile al procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione è il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche quando manchi la comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto era stato emesso il 28 settembre 2018 e depositato il 9 ottobre 2018, mentre l’opposizione era stata proposta il 29 settembre 2020, il rimedio era comunque tardivo rispetto al termine semestrale applicabile ratione temporis. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese, sia per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del Pubblico Ministero, sia per la mancata difesa degli intimati, e ha escluso l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Regola il rimedio dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; il giudizio è soggetto a un termine di impugnazione soggetto al regime generale della definitività.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica anche all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi; la tardività va valutata anche se la comunicazione non risulti rituale.

  • art. 136 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la validità della comunicazione del provvedimento, ma la Corte non fonda la decisione su tale censura.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova della tempestività dell’opposizione grava sull’opponente, che deve dimostrare il rispetto del termine di impugnazione.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato per analogia e per esigenza di omogeneità di rito, secondo la Corte costituzionale n. 106/2016, a sostegno della necessità di un termine di impugnazione anche nei procedimenti sommari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non vi sono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del Pubblico Ministero ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, in assenza di una comunicazione utile a far decorrere un termine breve, si applica comunque il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La tardività dell’opposizione può essere dichiarata anche prescindendo dalla verifica della ritualità della comunicazione, quando risulti che il ricorso sia stato depositato oltre il termine lungo applicabile ratione temporis.
  • L’onere di provare la tempestività dell’opposizione grava sull’opponente, il quale deve dimostrare che il rimedio è stato proposto entro il termine di legge.
  • La necessità di assicurare certezza e stabilità al provvedimento di liquidazione impedisce che esso resti impugnabile senza termine; il sistema processuale deve sempre consentire la formazione del giudicato o comunque della res iudicata entro un limite temporale determinato.
  • Il Pubblico Ministero, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è normalmente assoggettabile alla condanna alle spese processuali quando risulti soccombente in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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