Sentenza n. 456/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione – parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l'accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto. PER LA DISAPPLICAZIONE dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l'art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; CON CONTESTUALE ISTANZA di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si solleva espressamente con il presente ricorso: - dell'art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha modificato la disposizione che precede e, nei limiti di quanto occorrente, dell'art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata. PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell'indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione parametro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/2/2026: Per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto. Per la disapplicazione - dell’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39 e dell’art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, (Decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della L. 121/1981, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell’art. 2, c.1, lett. B del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte, salvo altri, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità; Con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata: - dell’art. 2, c. 1, lettera B, del D. Lgs. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 stessa fonte per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonchè per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.; - dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza, per violazione del principio di non contraddittorietà e di omogeneità; Per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del Ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata previa riparametrazione in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 01.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina normativa e regolamentare del calcolo del compenso per lavoro straordinario del personale della Guardia di Finanza, con esclusione dell'indennità mensile pensionabile dalla retribuzione-parametro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario, includendo nella retribuzione-parametro l'indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 43 della l. n. 121/1981, nonché la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni. Hanno chiesto la disapplicazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell'art. 38 del d.P.R. n. 57/2022, dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 95/2017, dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2010 e, nei motivi aggiunti, dell'art. 2, comma 1, lett. b), nonché degli artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 195/1995. In via subordinata hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale e prospettato contrasti con gli artt. 3, 36, 18, 39 e 117 Cost., con gli artt. 11 e 14 CEDU, con gli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea e con l'art. 43 della l. n. 121/1981. Il primo motivo deduceva che l'indennità pensionabile, avendo natura retributiva, dovesse essere inclusa nella base di calcolo dello straordinario. Il secondo denunciava la violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 63, comma 3, della l. n. 121/1981, assumendo che lo straordinario dovesse essere remunerato in misura superiore al lavoro ordinario. Il terzo lamentava la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà e omogeneità. L'Amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Abruzzo, sostenendo la competenza del TAR Lazio in ragione del coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nella formazione degli accordi di concertazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 2, c.p.a., che individua inderogabilmente il TAR competente nelle controversie relative ai pubblici dipendenti in quello nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio; pertanto è competente il TAR Abruzzo, poiché i ricorrenti prestano servizio nella Regione Abruzzo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l'art. 43 della l. n. 121/1981 non costituisca più un parametro vigente, essendo stato superato e abrogato per incompatibilità dall'organico sistema introdotto dal d.lgs. n. 195/1995, il cui art. 9 ha abrogato le norme incompatibili e i cui artt. 4, comma 1, lett. a) e g), hanno demandato alla concertazione la disciplina del trattamento economico fondamentale, accessorio e del lavoro straordinario. La successiva disciplina ha definitivamente sganciato il compenso per lavoro straordinario dalla retribuzione ordinaria, prevedendo dal d.P.R. n. 164/2002 importi forfettari e fissi; tale assetto è stato confermato dalla normativa successiva, inclusi il d.lgs. n. 95/2017, il d.P.R. n. 39/2018 e il d.P.R. n. 57/2022. È stata quindi esclusa la possibilità di includere l'indennità pensionabile nella retribuzione-parametro sulla base dell'art. 43 della l. n. 121/1981. È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 36 Cost., poiché la proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate con riferimento al trattamento economico complessivo e non alle singole componenti. L'art. 36 Cost. non impone una necessaria correlazione tra compenso per lavoro ordinario e compenso per lavoro straordinario. È stata ritenuta infondata la censura di irragionevolezza ex art. 3 Cost., in quanto la peculiarità pubblicistica del rapporto di impiego delle forze di polizia ad ordinamento militare, e il rilievo degli artt. 54, 81, 97 e 98 Cost., consentono una remunerazione forfettaria dello straordinario, anche eventualmente inferiore rispetto alla remunerazione oraria ordinaria. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute non fondate o manifestamente inammissibili: in particolare, i d.P.R. contestati sono fonti regolamentari, escluse dal sindacato diretto della Corte costituzionale. Il richiamo alle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali non ha consentito di individuare norme dell'Unione europea o dei Trattati che impongano l'inclusione dell'indennità pensionabile o una correlazione tra retribuzione ordinaria e straordinaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
La controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Concorre a fondare la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative ai rapporti di impiego non privatizzati.
Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
La disposizione, inclusa la previsione relativa al trattamento economico e alla determinazione dello straordinario, è stata ritenuta superata e abrogata per incompatibilità con il successivo sistema organico di concertazione.
abrogazione delle “norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto”
Ha determinato l'abrogazione delle previgenti disposizioni incompatibili con il nuovo sistema di disciplina del rapporto di impiego delle forze di polizia e delle forze armate.
art. 4, comma 1, lett. a) e g), d.lgs. n. 195/1995
Ha attribuito alla concertazione la disciplina del trattamento economico fondamentale e accessorio e del trattamento economico del lavoro straordinario.
La disposizione è stata ritenuta legittima nella parte in cui disciplina il compenso per lavoro straordinario senza includere l'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro.
La disposizione, successiva al d.P.R. n. 39/2018, conferma il sistema di determinazione del compenso straordinario non parametrato all'indennità pensionabile.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 95/2017
Non ha imposto l'inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella base di calcolo del lavoro straordinario.
È stato scrutinato nel quadro della disciplina regolamentare del compenso per lavoro straordinario, senza ravvisarne l'illegittimità.
art. 36 Cost.
La proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutate con riferimento al trattamento economico complessivo e non alle singole voci; la norma non impone che lo straordinario sia necessariamente calcolato includendo ogni componente della retribuzione ordinaria.
art. 3 Cost.
Non è irragionevole, nel peculiare rapporto di impiego pubblicistico delle forze di polizia ad ordinamento militare, un sistema che remunera forfettariamente lo straordinario e lo mantiene distinto dalla retribuzione ordinaria.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 195/1995
È stato richiamato quale disposizione relativa al sistema di concertazione per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare; il giudice non ha ritenuto che eventuali rilievi convenzionali sul sistema caduchino la disciplina economica prodotta dalla concertazione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al rapporto di impiego del personale pubblico in regime di diritto pubblico, la competenza territoriale appartiene inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente, anche quando la controversia riguardi atti normativi o procedimenti di formazione riconducibili ad amministrazioni centrali.
- L'art. 43 della l. n. 121/1981, nella parte relativa alla determinazione del trattamento economico e del compenso per lavoro straordinario delle forze di polizia, è stato superato e abrogato per incompatibilità dall'organico sistema introdotto dal d.lgs. n. 195/1995, che ha rimesso tali materie alla concertazione; non può quindi essere utilizzato come parametro per imporre l'inclusione dell'indennità pensionabile nel calcolo dello straordinario disciplinato dalla normativa successiva.
- Il sistema introdotto per le forze di polizia ad ordinamento militare può legittimamente determinare il compenso per lavoro straordinario mediante importi forfettari e distinti dalla retribuzione ordinaria, senza necessaria inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro.
- Il requisito di proporzionalità e sufficienza sancito dall'art. 36 Cost. deve essere verificato con riguardo al trattamento retributivo complessivo e non può fondare, mediante una valutazione atomistica, il diritto all'inclusione di una singola voce retributiva nella base di calcolo dello straordinario.
- La peculiarità pubblicistica del rapporto di impiego delle forze di polizia ad ordinamento militare, alla luce degli artt. 54, 81, 97 e 98 Cost., consente scelte regolatorie che remunerino forfettariamente il lavoro straordinario e che non lo ancorino alla misura della retribuzione ordinaria.
- Le questioni di legittimità costituzionale aventi direttamente ad oggetto disposizioni contenute in d.P.R. di natura regolamentare sono inammissibili, poiché tali fonti non sono soggette al sindacato diretto della Corte costituzionale; eventuali questioni devono riguardare una disposizione avente forza di legge e risultare rilevanti e non manifestamente infondate.
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