Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05935/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei lavoratori. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo in ragione della complessità e della recente chiarificazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Due soggetti che avevano prestato attività lavorativa, rispettivamente fino al 22 ottobre 2013 e fino al 1 febbraio 2013, alle dipendenze di una cooperativa di facchinaggio compresa nell'elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, avevano chiesto giudizialmente il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione ASPI e la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che anche nel regime anteriore alla l. n. 142 del 2001 i soci lavoratori delle cooperative fossero equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della tutela contro la disoccupazione involontaria e che, quindi, spettasse loro l'indennità con interessi dalla domanda amministrativa. L'INPS ha impugnato tale sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sull'assicurazione contro la disoccupazione, sostenendo che per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nel d.P.R. n. 602 del 1970 la tutela contro la disoccupazione involontaria era esclusa fino all'intervento della l. n. 92 del 2012, efficace dal 1 gennaio 2013; ne derivava che il periodo anteriore non poteva essere valorizzato per integrare il requisito contributivo necessario all'ASPI.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell'elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria non era operante prima dell'estensione legislativa introdotta dalla l. n. 92 del 2012, con effetti dal 1 gennaio 2013.
  • L'intervento della l. n. 92 del 2012 ha natura innovativa e non retroattiva: esso colma un precedente vuoto di tutela e non consente di riconoscere la prestazione per periodi anteriori alla sua efficacia.
  • Quando la domanda di prestazione previdenziale presuppone la considerazione di periodi lavorativi anteriori al 1 gennaio 2013 per integrare il requisito contributivo, essa deve essere respinta se quei periodi ricadono in un regime che escludeva la copertura assicurativa.
  • In presenza di un quadro normativo speciale e di una successione legislativa espressamente graduata nel tempo, il giudice deve attenersi alla scansione temporale voluta dal legislatore e non estendere la tutela in via interpretativa oltre il limite di efficacia della riforma.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.