Cassazione Civile, Ordinanza n. 05935/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei lavoratori. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo in ragione della complessità e della recente chiarificazione giurisprudenziale intervenuta sulla materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Due soggetti che avevano prestato attività lavorativa, rispettivamente fino al 22 ottobre 2013 e fino al 1 febbraio 2013, alle dipendenze di una cooperativa di facchinaggio compresa nell'elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, avevano chiesto giudizialmente il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione ASPI e la condanna dell'INPS al pagamento della prestazione. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che anche nel regime anteriore alla l. n. 142 del 2001 i soci lavoratori delle cooperative fossero equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della tutela contro la disoccupazione involontaria e che, quindi, spettasse loro l'indennità con interessi dalla domanda amministrativa. L'INPS ha impugnato tale sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sull'assicurazione contro la disoccupazione, sostenendo che per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nel d.P.R. n. 602 del 1970 la tutela contro la disoccupazione involontaria era esclusa fino all'intervento della l. n. 92 del 2012, efficace dal 1 gennaio 2013; ne derivava che il periodo anteriore non poteva essere valorizzato per integrare il requisito contributivo necessario all'ASPI.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Ha consentito alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito rigettando le domande originarie.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la procedura camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.
art. 2, commi 4, lett. b), 27 e 28, L. 28 giugno 2012, n. 92
La Corte ha valorizzato la riforma degli ammortizzatori sociali quale intervento che ha esteso, dal 1 gennaio 2013, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative considerate.
art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
Individua le cooperative di facchinaggio e attività assimilate cui si applica la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 24, commi 2 e 5, L. 24 giugno 1997, n. 196
Richiamato nel motivo come parte della disciplina evolutiva della tutela assicurativa.
art. 1, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142
Richiamato nel motivo come parte della successione normativa in tema di soci lavoratori di cooperativa.
art. 4, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142
Richiamato nel motivo come parte della disciplina dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori.
art. 1, d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Richiamato nel motivo come norma rilevante nell'evoluzione del sistema.
artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
Richiamati nel motivo come norme originarie dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
art. 15 preleggi
Richiamato nel motivo a sostegno del principio di irretroattività della disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- Per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell'elenco del d.P.R. n. 602 del 1970, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria non era operante prima dell'estensione legislativa introdotta dalla l. n. 92 del 2012, con effetti dal 1 gennaio 2013.
- L'intervento della l. n. 92 del 2012 ha natura innovativa e non retroattiva: esso colma un precedente vuoto di tutela e non consente di riconoscere la prestazione per periodi anteriori alla sua efficacia.
- Quando la domanda di prestazione previdenziale presuppone la considerazione di periodi lavorativi anteriori al 1 gennaio 2013 per integrare il requisito contributivo, essa deve essere respinta se quei periodi ricadono in un regime che escludeva la copertura assicurativa.
- In presenza di un quadro normativo speciale e di una successione legislativa espressamente graduata nel tempo, il giudice deve attenersi alla scansione temporale voluta dal legislatore e non estendere la tutela in via interpretativa oltre il limite di efficacia della riforma.
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