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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38188/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del GIP di Reggio Calabria (provvedimento dell'8 maggio 2025) con cui il GIP, su richiesta del PM per l'emissione di decreto penale di condanna per guida senza patente (d.lgs. n. 285/1992, commi 15 e 17), aveva ritenuto la fattispecie depenalizzata in base all'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8/2016 e aveva restituito gli atti al pubblico ministero. Il Procuratore rilevava l'illegittimità del ripetuto rigetto (anche per presunta incompatibilità del giudice ex art. 34, comma 2 c.p.p.), sosteneva che la recidiva biennale avrebbe mantenuto la rilevanza penale con pena detentiva fino a un anno e denunciava un'ipotesi di abnormità e stallo procedimentale derivante dalla restituzione degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il GIP abbia esercitato legittimamente la discrezionalità prevista dall'art. 459 c.p.p., comma 3, che consente di non accogliere la richiesta di decreto penale e di restituire gli atti al PM. La Corte ha precisato che il rigetto e la restituzione degli atti non sono abnormi salvo che si fondino esclusivamente su ragioni di mera opportunità; inoltre la reiterazione della richiesta da parte del PM e il conseguente nuovo rigetto non determinano nullità o stallo illegittimo, dato che il PM resta libero di esercitare l'azione penale (anche chiedendo riti diversi o archiviazione). Sono richiamate pronunce delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale a sostegno del consolidato orientamento.

Norme richiamate

  • art. 459 cod.proc.pen.

    Consente al GIP di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e di restituire gli atti al pubblico ministero; la Corte ha ritenuto tale esercizio di potere come legittimo e discrezionale nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 8 del 2016

    Ha depenalizzato la contravvenzione in questione nella forma originaria; il GIP ha valutato che la fattispecie contestata, come contravvenzione, non sussiste più per effetto di tale depenalizzazione.

  • d.lgs. n. 285 del 1992

    Fonte normativa della contestazione originaria (guida senza patente); la modifica normativa successiva è stata ritenuta rilevante per la valutazione della punibilità.

  • art. 34 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompatibilità del GIP; la Corte ha ritenuto tale censura non sufficiente a dimostrare l'illegittimità o l'abnormità dell'atto impugnato.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato in motivazione come possibile opzione del PM dopo la restituzione degli atti (archiviazione per particolare tenuità); la giurisprudenza conferma che la restituzione non vincola il PM rispetto a tali scelte.

  • Corte Costituzionale

    sent. n. 447 del 26/09/1990

    Stabilisce che la restituzione degli atti al PM non limita i poteri di quest'ultimo; la Corte di Cassazione l'ha richiamata per confermare la legittimità della reiterazione delle iniziative del PM.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. U. n. 20569/2018; Sez. 6 n. 23829/2016; altre pronunce

    Orientamento consolidato: il rigetto della richiesta di decreto penale con restituzione degli atti non è in sé abnorme e impugnabile in Cassazione solo se la decisione si fonda esclusivamente su ragioni di opportunità; valutazioni sulla pena rientrano nella discrezionalità giudiziale.

Massime di principio

  • Il GIP può legittimamente rigettare la richiesta di decreto penale e restituire gli atti al PM ai sensi dell'art. 459 c.p.p.; tale scelta è esercizio di discrezionalità non facilmente sindacabile in Cassazione, salvo che emerga abnormità fondata su mere ragioni di opportunità.
  • La restituzione degli atti non vincola il pubblico ministero: il PM può reiterare la richiesta, optare per riti alternativi o procedere per le forme ordinarie o chiedere archiviazione (anche ex art. 131-bis c.p.). Ripetuti rigetti non costituiscono di per sé nulità o stallo del procedimento.
  • La depenalizzazione di una contravvenzione impedisce l'emissione del decreto penale per quella fattispecie nella forma depenalizzata; occorre verificare se fattispecie diverse o aggravanti (es. recidiva) ricreino comunque rilevanza penale.
  • Per impugnare con successo un rigetto del decreto penale in Cassazione è necessario dimostrare l'abnormità dell'atto, ossia che il provvedimento si fondi esclusivamente su ragioni di mera opportunità o contrasti con norme inderogabili, e non semplicemente su valutazioni discrezionali sulla pena.
  • L'eccezione di incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. richiede prova specifica; l'asserita incompatibilità non annulla automaticamente il potere discrezionale del GIP e va dettagliatamente dimostrata per poter prevalere in sede di ricorso.

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