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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20593/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto l’accertamento del diritto a fruire del servizio mensa nella forma sostitutiva del buono pasto per il periodo 2002-2008, sostenendo che il turno notturno svolto dalle 20.00 alle 8.00 integrasse la "particolare articolazione dell’orario" richiesta dalla disciplina collettiva del comparto sanità. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che il verbale sindacale del 13.12.1996 riconoscesse i ticket solo al personale presente nella fascia diurna 12.30-14.30 e che solo con accordo del 16.12.2008 il beneficio fosse stato esteso al personale notturno dal 1.1.2009. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici del diritto alla mensa/buono pasto, sostenendo che la disciplina collettiva del 2001 non limitasse il beneficio ai soli turni diurni, che un’eventuale esclusione dei turni notturni sarebbe stata nulla per contrasto con norme imperative, che la successiva disciplina contrattuale e gli atti aziendali confermavano invece il diritto anche per i turni notturni, e che la mancata corresponsione avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse discostata dall’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di buono pasto nel pubblico impiego privatizzato, secondo cui il beneficio è collegato alla pausa pranzo e al diritto a un intervallo non lavorato quando l’orario giornaliero superi le sei ore, non già alla circostanza che la prestazione sia resa in fasce normalmente destinate al pasto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accertando il diritto del ricorrente ai buoni pasto anche per il turno notturno superiore alle sei ore nel periodo considerato e condannando l’ASL al pagamento di euro 1.594,18 oltre interessi e rivalutazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro processuale della censura di violazione e falsa applicazione di legge dedotta con il ricorso

  • art. 31 del d.P.R. n. 348/1983

    richiamato dal ricorrente come fonte regolatrice del diritto alla mensa/buono pasto

  • art. 33 del d.P.R. n. 270/1987

    richiamato dal ricorrente come disposizione che disciplinava il diritto alla mensa nel comparto pubblico

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per censurare l’interpretazione del verbale e della disciplina collettiva

  • art. 29 del CCNI Comparto Sanità del 20.9.2001

    "Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti ... nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario"

    la Corte lo interpreta nel senso che il diritto alla mensa/buono pasto è legato alla fruizione della pausa e a un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, senza limitazione alle sole fasce orarie diurne o normalmente destinate al pasto

  • art. 49 del d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel ragionamento della Corte territoriale in relazione alla mancata unanimità nell’interpretazione autentica del contratto collettivo

  • art. 8 del d.lgs. n. 66/2003

    richiamato per affermare che il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa quando l’orario giornaliero ecceda le sei ore; la Corte lo utilizza come conferma del collegamento tra buono pasto e pausa lavorativa

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale e non retributiva: esso mira a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del dipendente e si collega alla fruizione di una pausa nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero che superi le sei ore.
  • La "particolare articolazione dell’orario" rilevante ai fini del diritto alla mensa non coincide con il solo svolgimento della prestazione in fasce orarie usualmente destinate al pasto; ciò che conta è l’esistenza di un intervallo non lavorato che renda necessaria e funzionale la pausa.
  • In assenza di una chiara e univoca previsione contrattuale che delimiti i turni aventi diritto al buono pasto, non è consentito restringere in via interpretativa la platea dei beneficiari rispetto al testo della clausola collettiva e alla ratio della disciplina.
  • Le eventuali prassi o intese aziendali successive possono essere valorizzate come elementi interpretativi, ma non possono ridurre il diritto se incompatibili con la disciplina collettiva e con l’interpretazione consolidata della Cassazione.
  • Quando la questione è già stata risolta da precedenti conformi della Corte di cassazione, il giudice di merito deve attenersi a quell’orientamento salvo ragioni davvero distinte e specificamente argomentate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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