Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9284/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romeo impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Monza per i reati di cui agli artt. 56 e 575 c.p. (tentato omicidio), art. 23 L. 18 aprile 1975 n. 110 (porto e detenzione di arma clandestina) e art. 648 c.p. (ricettazione). Contesta: (1) la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), deducendo che il trasferimento volontario in Calabria a 900 km avrebbe azzerato tali rischi e che gli arresti domiciliari con braccialetto sarebbero adeguati; (2) la qualificazione del fatto come tentato omicidio, sostenendo che l'arma era puntata verso il basso, che l'autocarro oggetto del tiro non risultava colpito, che la diversa altezza dei veicoli renderebbe improbabile la volontà omicidiaria e che i Romeo avrebbero agito in reazione e non come aggressori.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) sul piano cautelare il Tribunale ha logicamente valutato il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio sulla base delle modalità della condotta (sparatoria in centro abitato, gruppo familiare armato, elevata capacità criminale e incapacità di autocontrollo) e il trasferimento non escludeva la possibilità di contatti a distanza con altri soggetti; (2) sulla qualificazione del reato la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale che, esaminando i fotogrammi e la dinamica, ha ritenuto compatibile il dolo eventuale/volontà omicidiaria: anche sparare alle gomme nell'inseguimento poteva risultare potenzialmente letale e la valutazione del giudice di merito non appare illogica né viziata. La Corte ha altresì ricordato che il dolo va valutato sulla base delle circostanze ex ante; il fatto che l'autocarro non sia stato colpito è irrilevante per escludere il tentativo. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione al tentativo: il giudice valuta il dolo sulla base delle circostanze ex ante; non è necessario che la vittima sia stata effettivamente raggiunta.

  • art. 575 cod. pen.

    Delitto di omicidio (nella forma tentata): il giudice ha ritenuto sussistenti gravi indizi di volontà omicidiaria sulla base della dinamica e delle modalità della sparatoria.

  • art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110

    Riguarda il porto e la detenzione di armi clandestine; la detenzione e l'uso dell'arma in luogo pubblico hanno rilevanza ai fini della misura cautelare.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione contestato con riferimento alla provenienza dell'arma; rilevante nella valutazione complessiva della gravità e delle responsabilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione, il ricorso doveva essere proposto nei limiti strettamente necessari.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La confessione dell'imputato non esclude automaticamente la sussistenza del dolo omicidiario: va valutata insieme alle circostanze fattuali (modalità, dinamica, fotogrammi) per stabilire l'effettiva volontà di uccidere.
  • Per il pericolo di inquinamento probatorio il semplice trasferimento geografico dell'indagato non esclude il rischio, dato che i contatti possono avvenire a distanza; pertanto lo spostamento non è di per sé idoneo a rendere meno afflittiva la misura cautelare.
  • Quando il pericolo di reiterazione riguarda reati con violenza alla persona, gli arresti domiciliari possono essere ritenuti non proporzionati se non emerge con rigore l'abbattimento del rischio di violazione delle prescrizioni da parte dell'indagato.
  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla verifica della logica e dell'adeguatezza delle ragioni poste dal giudice del merito; non è consentito un nuovo apprezzamento pieno delle prove.
  • Il giudizio sul tentato omicidio si fonda sulle circostanze ex ante: l'assenza di danno effettivo alla vittima non esclude la rilevanza penale se l'azione era idonea e diretta a produrre l'evento omicidio.
  • La valutazione della proporzionalità della misura cautelare richiede un esame della personalità e del grado di autocontrollo dell'indagato; disponibilità a misure alternative deve essere valutata nel contesto della gravità del rischio di recidiva violenta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.