Sentenza n. 119/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 124/2024, emessa nel giudizio R.G. n.151/2024 del Tribunale di Lanciano Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.06.2024, notificata il 01.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'accredito dell'importo nominale di euro 2.500,00. La sentenza non era stata eseguita, nonostante fosse stata notificata e fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito, ma il giudice ha ritenuto sussistente l'inottemperanza e ha richiamato il proprio consolidato orientamento favorevole all'esecuzione in sede amministrativa delle sentenze di condanna pecuniaria pronunciate dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando alla ricorrente sulla Carta elettronica del docente l'importo di euro 2.500,00, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudicato. L'esecuzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 60 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la maturazione degli interessi secondo il titolo giudiziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il fascicolo è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per i potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
Il giudice dell'ottemperanza può adottare, anche di sua iniziativa, i provvedimenti necessari per assicurare l'attuazione del giudicato.
La disposizione costituisce la base del giudizio di ottemperanza e consente al TAR di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
La sentenza ha ritenuto che, per promuovere l'ottemperanza, il titolo giudiziale non debba essere munito della formula esecutiva richiesta ai fini dell'esecuzione civile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni è stato ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali; il suo decorso consente di accertare l'inottemperanza.
art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015
beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Il credito riconosciuto dal giudicato deve essere accreditato sulla Carta elettronica del docente, secondo la specifica modalità indicata dal titolo giudiziale.
art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.
Massime di principio
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali di condanna pecuniaria delle amministrazioni statali è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza; decorso tale termine dalla notificazione del titolo, il creditore può far valere l'inottemperanza dell'amministrazione.
- Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito per l'esecuzione del giudicato amministrativo o del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario mediante la specifica modalità di adempimento stabilita dal titolo, inclusa l'erogazione di un beneficio tramite una carta elettronica.
- L'amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato deducendo che la competenza ad adottare gli atti necessari appartiene a un diverso organo centrale dello stesso Ministero; l'organizzazione interna non incide sull'obbligo dell'amministrazione intimata di dare attuazione al titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
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