Cassazione Penale, Sentenza n. 17109/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale (14/07/2023) che li aveva dichiarati responsabili, in concorso, del reato continuato di acquisto/detenzione di almeno 4 kg di hashish (capo 33), condannandoli a 4 anni e 8 mesi di reclusione, multa ed interdizione. In appello erano stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità dei motivi; nei ricorsi per cassazione hanno contestato tale declaratoria denunciando violazione di legge (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) e sostenendo che gli atti di appello avevano invece formulato censure puntuali circa l'uso di terminologia criptica nelle intercettazioni, la mancanza di riscontri materiali a loro carico, la non derivabilità della destinazione della sostanza sequestrata a loro favore, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione o per la qualificazione del fatto come di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990), nonché vizi nella commisurazione della pena, nell'applicazione della recidiva e nel diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello che aveva valutato i motivi di appello come carenti del requisito di specificità previsto dall'art. 581 c.p.p. (nella versione post-riforma). La Corte ha motivato che gli atti di gravame contenevano affermazioni generiche e apodittiche, prive del confronto critico e puntuale con la motivazione del Tribunale (es. nessuna analisi alternativa delle intercettazioni, assenza di indicazione di quali elementi della motivazione dovessero essere ritenuti viziati, mancanza di argomentazione circa la recidiva e le attenuanti). Perciò i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Imposto il requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte interpreta la norma nel senso che l'appello è inammissibile quando i rilievi non enunciano e non argomentano puntualmente le critiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (specificità intrinseca ed estrinseca).
Riguarda la forma dell'impugnazione; richiamata quale riferimento nel controllo di ammissibilità degli atti di appello e della correttezza formale dei motivi.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; citate in relazione alla doglianza dei ricorrenti sulla declaratoria di inammissibilità e alla verifica dei presupposti normativi per il sindacato di legittimità.
art. 99, comma 4, seconda parte, cod. pen.
Norma sulla recidiva; applicazione contestata dai ricorrenti ma la Corte osserva che l'atto di gravame non aveva indicato gli elementi specifici necessari per contestarne l'applicazione (natura e distanza dei precedenti, omogeneità, ecc.).
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di lieve entità per reati di stupefacenti; la Corte rileva che per invocarla occorre confrontarsi con i parametri indicati (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità) e che l'appello non aveva svolto la critica puntuale richiesta.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza di riferimento che individua il principio per cui l'appello è devolutivo e richiede motivi specifici; la Corte riafferma e applica tale principio quale chiave interpretativa dell'art. 581 c.p.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Richiamato come fonte della ridefinizione/rafforzamento del requisito di specificità dei motivi di impugnazione (art. 581, comma 1-bis).
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare la somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per la condanna a pagare euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- Perché un appello sia ammissibile è necessario che ogni motivo indichi con precisione il punto della motivazione impugnata e fornisca una critica argomentata; le mere affermazioni generiche o le richieste di riforma senza confronto logico con la motivazione sono insufficienti.
- Nel contestare valutazioni probatorie basate su intercettazioni occorre proporre interpretazioni alternative concrete e motivare perché la lettura del giudice di primo grado sia illogica o insostenibile; non basta affermare che l'uso di termini codificati è "indimostrato" senza analizzare il contenuto delle conversazioni.
- Quando si invoca la qualificazione del fatto come di "lieve entità" (art. 73 DPR 309/1990) bisogna contestare specificamente i parametri applicati (mezzi, modalità, quantità, organizza-zione dell'attività) e spiegare perché, alla luce dei dati di causa, la valutazione del primo giudice sia errata.
- Nel censurare la commisurazione della pena, l'applicante deve indicare vizi concreti nella motivazione del giudice circa l'apprezzamento delle circostanze attenuanti/agggravanti o la ponderazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'uso di termini generici come "eccessiva" o "asprezza" non assolve all'onere di specificità.
- La contestazione della recidiva richiede indicazione di elementi temporali e qualitativi dei precedenti (omogeneità, distanza temporale, natura delle condotte) che giustifichino la disapplicazione; semplici enunciazioni non sono idonee.
- Il mancato rispetto del requisito di specificità espone l'impugnazione a declaratoria di inammissibilità e a conseguente condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende; pertanto l'atto difensivo d'appello deve essere redatto con attenzione al confronto critico con la motivazione impugnata.
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