Cassazione Civile, Ordinanza n. 04232/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione relativo all'omesso versamento di imposte connesse alla divisione di una comunione ereditaria, divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sulla base di tale atto, l'Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento al contribuente. Quest'ultimo impugnava la cartella deducendo, tra gli altri motivi, vizi di notificazione, carenza di motivazione ed errore nel calcolo degli interessi; la CTP respingeva il ricorso. In appello, la CTR del Lazio accoglieva il gravame del contribuente ritenendo irregolare la notificazione della cartella perché priva della data di notifica e della sottoscrizione della relata, e annullava l'atto esattivo. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e sostenendo che la notifica della cartella era comunque regolare o, comunque, sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva ricevuto l'atto, ne aveva avuto conoscenza e lo aveva tempestivamente impugnato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che dalla documentazione riprodotta nel ricorso risultava che la cartella era stata consegnata al domicilio del contribuente, nelle mani della moglie che aveva sottoscritto per ricevuta, con identificazione certa dell'atto e data di consegna; la mancanza di firma e data nella relata separata non comportava invalidità in assenza di lesione del diritto di difesa. La tempestiva impugnazione della cartella ha sanato ex tunc l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come norma del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne ha avuto conoscenza e ha potuto difendersi.
Le irregolarità della notificazione non determinano invalidità automatica se l'atto risulta comunque conosciuto dal destinatario e non vi è pregiudizio difensivo.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Il rinvio alla disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento consente l'applicazione delle regole processuali sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Il rinvio alle norme sulle notificazioni del processo civile comporta l'applicazione degli istituti processuali, inclusa la sanatoria della nullità della notifica.
Massime di principio
- La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale e non processuale, soggiace alle regole sulla notificazione richiamate dalla disciplina tributaria, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- L'eventuale incompletezza formale della relata di notificazione non comporta invalidità se risulta provato che l'atto è stato recapitato al destinatario, questi ne ha avuto piena conoscenza e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- La tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente sana ex tunc l'eventuale nullità della notificazione della cartella di pagamento.
- Per contestare efficacemente un vizio di notificazione non è sufficiente la mera irregolarità formale, occorrendo dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o il mancato raggiungimento dello scopo dell'atto.
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