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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24615/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto del Comune di corrispondere, durante lo svolgimento dell'incarico di assessore comunale, il versamento dei contributi previdenziali minimi obbligatori alla Cassa di previdenza forense richiesti dal professionista. In appello era stato accertato il diritto del professionista a ottenere tali versamenti ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 267/2000. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 86 TUEL: secondo il ricorrente, anche per gli amministratori locali lavoratori autonomi l'obbligo dell'ente di versare la contribuzione sorgerebbe solo se il professionista avesse integralmente sospeso l'attività libero-professionale durante il mandato, con conseguente asserita incongruità dell'interpretazione accolta dalla Corte d'appello e disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha interpretato l'art. 86, comma 2, TUEL nel senso che, per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti, l'ente è tenuto al pagamento di una cifra forfettaria annuale a titolo di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi verso la cassa di appartenenza, senza che sia richiesto, quale condizione, la preventiva sospensione integrale dell'attività professionale. Il richiamo "allo stesso titolo previsto dal comma 1" serve solo a identificare la natura della contribuzione, non a importare per gli autonomi la condizione dell'aspettativa non retribuita, riferibile ai soli dipendenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    "allo stesso titolo previsto dal comma 1"; "aspettativa non retribuita"; "gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti"

    Il comma 1 disciplina il versamento degli oneri per gli amministratori collocati in aspettativa non retribuita, istituto riferibile ai soli lavoratori dipendenti; il comma 2, per gli amministratori non dipendenti, prevede un versamento forfettario annuale alla cassa di appartenenza senza richiedere la sospensione integrale dell'attività lavorativa.

  • art. 51, comma 3, Cost.

    "sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive"

    La disciplina è letta in chiave di tutela effettiva del mandato elettivo, evitando che lo svolgimento della carica pregiudichi le prerogative previdenziali e assistenziali del soggetto chiamato a funzioni pubbliche.

  • D.M. 25 maggio 2001

    "quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi"; "per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense"

    Il decreto attuativo concretizza la previsione del TUEL stabilendo i criteri di determinazione della quota forfettaria dovuta per gli amministratori locali non dipendenti, inclusi i professionisti forensi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    "camera di consiglio"; "termine di giorni sessanta"

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    "ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

Massime di principio

  • L'art. 86 TUEL distingue tra amministratori locali lavoratori dipendenti e amministratori locali non dipendenti: solo per i primi il versamento contributivo è collegato al collocamento in aspettativa non retribuita, istituto incompatibile con il lavoro autonomo.
  • Per gli amministratori locali che svolgono attività libero-professionale, l'ente è tenuto a versare la contribuzione forfettaria alla cassa previdenziale di appartenenza senza che sia necessario provare la sospensione totale dell'attività professionale.
  • L'espressione "allo stesso titolo previsto dal comma 1" va intesa in senso limitato alla causale del versamento, non come estensione ai lavoratori autonomi di tutte le condizioni previste per i lavoratori subordinati.
  • La ratio dell'art. 86 TUEL è quella di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni pubbliche elettive senza pregiudicare la posizione previdenziale e assistenziale dell'amministratore, tenendo conto della diversa struttura del lavoro dipendente e di quello autonomo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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