Cassazione Civile, Ordinanza n. 07720/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta di registro dovuta per l’anno 2019 su un contratto di concessione di godimento con diritto di acquisto (rent to buy) avente ad oggetto un’area nel Comune di Erbusco. La cartella era stata emessa in seguito alla mancata impugnazione, da parte della ricorrente, di un avviso di liquidazione a lei regolarmente notificato in quanto coobbligata solidale. L’avviso era stato invece impugnato dall’altra coobbligata contrattuale, poi fallita, ma il relativo ricorso era stato rigettato con sentenza passata in giudicato. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la coobbligata che aveva impugnato l’avviso di liquidazione non l’aveva chiamata in giudizio e che la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato la decisione su un giudicato formatosi in altro processo in cui essa avrebbe dovuto essere parte. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 23 d.l. 133/2014 e dell’art. 53 Cost., contestando nel merito la corretta imputazione dell’imposta di registro sul rent to buy e la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del conduttore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non si era fondata sul giudicato formatosi tra l’altra coobbligata e l’Amministrazione, ma sulla mancata impugnazione da parte della ricorrente dell’avviso di liquidazione a lei regolarmente notificato. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di imposta di registro gravante solidalmente sui contraenti, non sussiste litisconsorzio necessario tra coobbligati e la decisione resa nei confronti di uno si estende agli altri, mentre nel caso concreto la ricorrente non aveva coltivato tempestivamente l’impugnazione dell’atto presupposto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare il merito dell’avviso di liquidazione, ormai precluso dall’omessa impugnazione nei termini dell’atto presupposto validamente notificato; la cartella poteva essere censurata solo per vizi propri. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La solidarietà tra i contraenti per l’imposta di registro comporta che ciascun coobbligato risponde verso l’Amministrazione del tributo dovuto per l’atto tassato.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, la solidarietà tra coobbligati non determina litisconsorzio necessario; la controversia può essere validamente instaurata anche solo nei confronti di uno di essi.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Ognuno dei propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
L’impugnazione dell’atto consequenziale consente di contestare l’atto presupposto solo se quest’ultimo non sia stato notificato o sia stato irregolarmente notificato; se invece l’atto presupposto è stato ritualmente notificato e non impugnato, il suo merito non può essere rimesso in discussione tramite l’impugnazione della cartella.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 23 d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. in l. 11 novembre 2014, n. 164
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina fiscale del rent to buy, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta al merito dell’avviso non impugnato.
art. 53 Cost.
Richiamato quale parametro di capacità contributiva, ma la doglianza è stata dichiarata preclusa per omessa impugnazione dell’atto presupposto.
La proposta di definizione anticipata può essere seguita dalla Corte; la mancata adesione alla proposta confermata nella decisione finale può integrare abuso del processo ai fini delle conseguenze sanzionatorie.
In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna alla somma equitativamente determinata in favore della controparte.
In caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata anche la condanna in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro gravante solidalmente sui contraenti, non sussiste litisconsorzio necessario tra i coobbligati: la lite può essere validamente instaurata anche con la partecipazione di uno solo di essi.
- Se l’avviso di liquidazione o altro atto presupposto è stato ritualmente notificato al contribuente e non è stato impugnato nei termini, il suo contenuto non può più essere rimesso in discussione tramite l’impugnazione della cartella di pagamento o dell’atto consequenziale.
- L’impugnazione dell’atto consequenziale consente di far valere i vizi dell’atto presupposto solo quando quest’ultimo non sia stato notificato o sia stato notificato irregolarmente; in difetto, opera la preclusione processuale e sostanziale derivante dalla mancata impugnazione.
- Le doglianze che investono il merito della pretesa tributaria sono inammissibili se proposte contro la cartella di pagamento, quando il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente contestare l’atto impositivo presupposto.
- Il principio della mutua rappresentanza giudiziale dei condebitori d’imposta comporta che la decisione resa nei confronti di uno di essi può produrre effetti anche sugli altri estranei al giudizio, senza necessità di un loro intervento quale litisconsorti necessari.
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