Cassazione Civile, Ordinanza n. 04281/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, destinataria di una convenzione con un comune per la realizzazione diretta di un programma di recupero urbano e delegata alle operazioni espropriative, ha impugnato in cassazione la sentenza del giudice amministrativo d'appello che aveva confermato la condanna solidale della società e del comune al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima di alcuni terreni di proprietà di privati. La società lamentava che il giudice amministrativo avesse commesso un diniego di giustizia, dichiarando inammissibile la sua richiesta di rideterminare nel merito la percentuale di responsabilità ascrivibile a sé e al comune nella causazione del danno, domanda che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere esaminata per definire definitivamente il conflitto interno tra i due corresponsabili. Con il ricorso si deduceva violazione degli artt. 111, comma 8, Cost., 1 c.p.a. e 6 CEDU, prospettando un preteso eccesso di potere giudiziario per "arretramento" o comunque un error in judicando de jure procedendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inammissibilità, perché proposta per la prima volta in appello, della domanda di riparto delle percentuali di responsabilità tra società e comune. Ha inoltre ribadito che il controllo della Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. sul limite esterno della giurisdizione non consente di sindacare gli errori interpretativi o processuali del giudice amministrativo, anche quando impediscano l'esame del merito, salvo i casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
"ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c."
Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. è ammesso solo per denunciare motivi inerenti alla giurisdizione, cioè il limite esterno della giurisdizione, non per censurare errori processuali o di merito del giudice speciale.
"ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c."
È lo strumento processuale tramite cui è stata proposta l'impugnazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
"violazione e falsa applicazione dell’art. 111 comma 8 Cost. -art. 1 c.p.a.- art. 6 CEDU"
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del diniego di giustizia, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura proposta.
art. 6 CEDU
"violazione e falsa applicazione ... art. 6 CEDU – diniego di giustizia"
Invocato per sostenere che il giudice amministrativo avrebbe rifiutato di decidere sul merito della domanda; la Corte non accoglie questa impostazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"si dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
"Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012"
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato o del giudice amministrativo speciale, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è limitato al controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione e non consente il sindacato sugli errori di interpretazione o applicazione delle norme processuali o sostanziali.
- Non integra diniego di giustizia, né eccesso di potere giudiziario per arretramento, la decisione del giudice amministrativo che dichiari inammissibile una domanda nuova proposta per la prima volta in appello, anche se ciò impedisca l'esame del merito.
- Per superare una statuizione di inammissibilità fondata su ragioni processuali è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera evocazione di principi di effettività della tutela o di ragionevole durata del processo non è sufficiente.
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale invada la sfera riservata ad altro potere o neghi la propria giurisdizione su una materia in assoluto non giustiziabile, non quando commetta errori interni alla giurisdizione esercitata.
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