Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha riconosciuto la continuazione tra più reati e determinato la pena complessiva in anni ventuno e mesi quattro di reclusione. Il ricorrente, tramite avv. Pasquale Moscato, deduceva violazione e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), lamentando che il giudice dell'esecuzione avrebbe superato il limite di 30 anni previsto dall'art.78 c.p. (cumulo materiale) perché aveva operato l'aumento per continuazione computando reati giudicati con rito abbreviato senza applicare correttamente la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato: secondo il ricorrente la riduzione avrebbe dovuto essere applicata al limite massimo di anni trenta (ossia il criterio moderatore) e non alla pena complessiva risultante in anni trentadue.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in sede di esecuzione, la riduzione di pena ex art.442, comma 2, c.p.p. (scelta del rito abbreviato) si applica prima dell'operazione di cumulo materiale prevista dall'art.78 c.p.; ciò giustifica l'ordine applicativo diverso rispetto alla fase di cognizione per effetto dell'intangibilità del giudicato. Per tali ragioni l'operato del giudice dell'esecuzione è stato ritenuto corretto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione in sede esecutiva: la Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, può riconoscere la continuazione tra più reati già giudicati e rideterminare il trattamento sanzionatorio nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Prevede la riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato; in sede di esecuzione tale riduzione trova applicazione prima dell'operazione di cumulo materiale ex art.78 c.p.
Criterio moderatore del cumulo materiale che stabilisce il limite massimo della pena della reclusione in anni trenta; in sede di esecuzione questo limite si applica dopo l'eventuale riduzione prevista per il rito abbreviato.
art. 81 c.p. (comma finale richiamato nel ricorso)
Riferimento normativo generale sulla determinazione della pena (in parte richiamato dal ricorrente come normativa violata); la decisione ha richiamato l'ordine applicativo dell'abbattimento per abbreviato rispetto al cumulo materiale.
Richiamato per spiegare il momento applicativo della riduzione ex art.442 c.p.p. nella fase esecutiva: dal suo testo si desume che la riduzione deve essere attuata prima dell'applicazione del criterio moderatore del cumulo materiale.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando più reati sono stati giudicati con il rito abbreviato, la riduzione di pena prevista per l'abbreviato (art.442 c.p.p.) si applica prima dell'operazione di cumulo materiale disciplinata dall'art.78 c.p.
- Di conseguenza il giudice dell'esecuzione deve ridurre le singole pene (o la pena base che è stata individuata) per effetto dell'abbreviato e poi applicare il cumulo materiale: il tetto dei 30 anni è dunque valutato dopo la riduzione.
- L'ordine applicativo in esecuzione è diverso da quello in cognizione a causa del principio di intangibilità del giudicato e della natura limitata della potestà rideterminatrice del giudice dell'esecuzione.
- La possibilità per la difesa di ottenere l'annullamento dell'ordinanza esecutiva è limitata: occorre dimostrare che il giudice abbia effettivamente omesso o erroneamente applicato la riduzione prima del cumulo materiale.
- Pratica difensiva consigliata: richiedere al giudice dell'esecuzione il computo dettagliato della formazione della pena (pena base, riduzioni per rito, aumenti per continuazione, applicazione del limite di 30 anni) e contestare espressamente l'ordine applicativo se non risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità.
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