Cassazione Civile, Ordinanza n. 03776/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La vicenda nasce da una convenzione del 2 agosto 2000 con cui un comune affidava a un raggruppamento temporaneo di imprese la gestione decennale di un impianto di smaltimento rifiuti, previa esecuzione di interventi di adeguamento. Nel 2007 il comune annullava in autotutela la delibera originaria e affidava il servizio ad altro soggetto. La società mandataria del raggruppamento azionava quindi vari crediti maturati per l'attività svolta, tra cui un credito monitorio per prestazioni rese nel 2007. Il comune proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e il tribunale la accoglieva ritenendo illegittima la delibera di affidamento e, quindi, la convenzione. In appello la società deduceva che sulla validità della convenzione si fosse formato giudicato esterno/implicito, perché un precedente decreto ingiuntivo ottenuto contro il comune era divenuto definitivo dopo l'estinzione del giudizio di opposizione; sosteneva inoltre che l'annullamento in autotutela del 2007 non potesse retroagire automaticamente e che, comunque, la convenzione non potesse dirsi nulla per effetto dell'annullamento amministrativo, anche in ragione dell'affidamento dell'impresa. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato tre motivi: violazione delle norme sul giudicato esterno e implicito; violazione delle norme sull'annullamento d'ufficio e sugli effetti retroattivi; violazione delle norme sulla nullità del contratto e sull'autotutela amministrativa in materia di contratti pubblici.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha accertato che un precedente decreto ingiuntivo ottenuto dalla società nei confronti del comune era divenuto irrevocabile per effetto della definitività della sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione, con conseguente formazione del giudicato implicito sulla validità della convenzione del 2 agosto 2000, poiché il comune non aveva proposto alcuna eccezione di nullità e il giudice non l'aveva rilevata d'ufficio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato per affermare la portata del giudicato esterno e implicito formatosi sul rapporto controverso
richiamato come norma relativa al passaggio in giudicato della decisione
citato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato, senza specifica elaborazione nel provvedimento
citato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato, senza specifica elaborazione nel provvedimento
richiamato come norma sull'annullamento d'ufficio e sui suoi effetti
richiamato nel motivo per gli effetti retroattivi degli atti di autotutela e per la disciplina degli effetti del giudicato amministrativo
citato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'efficacia retroattiva dell'annullamento
richiamato nel terzo motivo in tema di validità dell'oggetto del contratto
richiamato nel terzo motivo in tema di motivo illecito
richiamato nel terzo motivo in tema di nullità del contratto
art. 37, sedicesimo comma, d.lgs. 163/2006
[a]l mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto
è stata usata per affermare la legittimazione della mandataria dell'ATI a far valere i diritti verso la stazione appaltante anche dopo il fallimento di una mandante
[i]l contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario
richiamato per escludere che il fallimento della mandante sciogliesse automaticamente l'ATI e per inquadrare gli effetti del fallimento sul mandato
Massime di principio
- Quando un giudizio abbia ad oggetto la singola pretesa derivante da un rapporto complesso, il giudicato copre l'intero rapporto e non il solo effetto dedotto, sicché l'accertamento della pretesa presuppone la verifica di tutti i fatti costitutivi e dell'inesistenza dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dedotti o deducibili.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e può essere valorizzato anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché risulti dagli atti ritualmente acquisiti o comunque dalla definitività sopravvenuta del precedente titolo.
- La definitività di un decreto ingiuntivo opposto, seguita dall'estinzione del giudizio di opposizione, può determinare il giudicato implicito sulla validità del rapporto contrattuale posto a fondamento del credito azionato, se la nullità del contratto non sia stata eccepita dalla controparte né rilevata d'ufficio dal giudice.
- Nell'ambito dell'ATI, la mandataria conserva la rappresentanza esclusiva, anche processuale, verso la stazione appaltante per gli atti dipendenti dall'appalto, e il fallimento di una mandante non comporta di per sé lo scioglimento dell'aggregazione né la perdita della legittimazione ad agire della mandataria verso il committente.
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