Cassazione Civile, Ordinanza n. 27357/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava i contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’attività libero-professionale svolta nel 2011 da un ingegnere iscritto all’albo e a Inarcassa, presso la quale aveva versato il solo contributo integrativo. L’INPS aveva avanzato la pretesa mediante avviso bonario notificato il 25 agosto 2017. Il Tribunale di Ancona aveva accolto l’opposizione del professionista, ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 62/2022 pubblicata il 31 marzo 2022, aveva riformato integralmente la decisione e respinto l’opposizione. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo, ha contestato la decorrenza della prescrizione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del pagamento dei contributi e l’attribuzione di una condotta dolosa ed evasiva per la mancata compilazione del quadro dichiarativo relativo ai contributi INPS. Con il secondo, ha censurato la condanna al pagamento di contributi e sanzioni civili da evasione, deducendo che mancava la prova dell’intenzionale omissione di denuncia del reddito. Con la prima parte del terzo, ha invocato la soglia di 5.000 euro ai fini del calcolo della quota imponibile e ha contestato l’occultamento doloso del reddito; con la seconda parte ha lamentato la violazione delle regole sulla sospensione della prescrizione per occultamento doloso. Con il quarto, ha negato l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che l’iscrizione a Inarcassa e il versamento del contributo integrativo escludessero tale obbligo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e la censura, contenuta nella seconda parte del terzo motivo, relativa alla sospensione della prescrizione per occultamento doloso. Ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non determina automaticamente l’occultamento doloso del debito, che richiede un accertamento puntuale di una condotta intenzionalmente diretta a impedire al creditore di conoscere l’obbligazione, non superabile con gli ordinari controlli. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La questione dei 5.000 euro, trattata nella prima parte del terzo motivo, è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non sufficientemente specificata quanto alla sua deduzione e riproposizione nei giudizi di merito. Il quarto motivo è stato rigettato: il solo versamento del contributo integrativo a Inarcassa, privo di una posizione previdenziale individuale a beneficio del professionista, non esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sede di rinvio dovrà essere riesaminato il dies a quo della prescrizione, considerando la scadenza contributiva del 9 luglio 2012 indicata dall’art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 6 giugno 2012 e l’eventuale rilevanza del differimento dei termini di pagamento.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali non è dovuto il pagamento del contributo soggettivo, e che versano a Inarcassa esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico siccome iscritti agli albi, non hanno costituta presso Inarcassa alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, e sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, co.26, l. n. 335/95: «l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell’obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità» (da ultimo, Cass. n.907/2026).
Il versamento del solo contributo integrativo a Inarcassa, se non dà luogo a una posizione previdenziale individuale correlata a una prestazione, non esclude l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS; i due sistemi sono complementari, non alternativi.
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
Questa Corte ha più volte affermato che la prescrizione del credito contributivo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. n.907/2026).
La prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento dei contributi, non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, «la condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8, c.c. solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l’automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)» (n.28594/2024)» (da ultimo, Cass. n.8042/2026).
La sospensione della prescrizione per occultamento doloso richiede una condotta intenzionale che renda impossibile, e non soltanto più difficile, l’esercizio del diritto da parte del creditore. La sola omissione del quadro RR non basta: occorrono specifici elementi di fatto che dimostrino l’intento di occultare il debito.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997
In particolare, nella determinazione del giorno di scadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97 (Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25), che dettano disposizioni applicabili a tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi).
Per stabilire la scadenza rilevante ai fini della prescrizione contributiva devono essere considerati i differimenti dei termini disposti dai d.P.C.m. attuativi, applicabili in base al dato oggettivo dell’attività economica interessata dagli studi di settore.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 6 giugno 2012
Quanto ai contributi relativi all'anno 2011, l’art.1, co.1 d.P.C.m 06/06/2012 ha fissato il termine per il pagamento al 09/07/2012, sicché in sede di rinvio la corte territoriale dovrà valutare anche la eventuale rilevanza del differimento dei termini per il pagamento rispetto alla eccepita prescrizione.
Per i contributi relativi al 2011, il termine di pagamento indicato dalla decisione è il 9 luglio 2012; il giudice di rinvio deve valutarne gli effetti sulla prescrizione eccepita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, e dunque è incorsa nel vizio di violazione di legge lamentato dal ricorrente.
La violazione dei principi che individuano nella scadenza del pagamento il dies a quo della prescrizione integra il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- L’iscrizione a una cassa previdenziale di categoria e il versamento del solo contributo integrativo, quando questo non costituisce una posizione previdenziale individuale suscettibile di dare luogo a una prestazione, non escludono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS; tra la previdenza categoriale e la Gestione separata opera un rapporto di complementarità.
- La prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo non può essere desunta automaticamente dalla mancata compilazione del quadro RR. Occorre accertare una condotta intenzionale idonea a occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione e a determinare una vera impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento.
- Nel determinare il termine di pagamento dei contributi ai fini della prescrizione, devono essere considerati i differimenti previsti dai d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997, secondo i criteri richiamati dalla decisione.
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