Cassazione Civile, Ordinanza n. 26347/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, nominato difensore d’ufficio in un procedimento penale, ha opposto il decreto di liquidazione emesso dal giudice penale del Tribunale di Parma, che gli aveva riconosciuto € 330,00 oltre accessori per l’attività difensionale, senza alcun rimborso per le spese di recupero del credito professionale. In opposizione chiedeva la rideterminazione del compenso nella misura originariamente richiesta di € 600,00 e il rimborso delle spese per il recupero del credito (€ 225,00). Il Tribunale ha accolto solo la domanda relativa alle spese di recupero del credito, ma ha escluso la fase istruttoria dal computo del compenso, ritenendo applicabile un protocollo locale e sostenendo che l’attività svolta non integrasse un effettivo sforzo istruttorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 12, comma 3, lett. c, del D.M. n. 55/2014, sostenendo che la partecipazione all’udienza con interrogatorio dell’imputato appartiene alla fase istruttoria o dibattimentale e non a quella introduttiva; ha inoltre contestato il carattere vincolante del protocollo del Tribunale di Parma. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., lamentando che l’interpretazione accolta dal Tribunale conduceva a una liquidazione sostanzialmente simbolica e non rispettosa del decoro professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Ha riconosciuto che la fase istruttoria doveva essere inclusa nella liquidazione del compenso del difensore d’ufficio, perché la partecipazione all’interrogatorio di garanzia nell’udienza di convalida dell’arresto rientra tra le attività istruttorie funzionali alla ricerca dei mezzi di prova. Ha altresì ribadito che i protocolli locali in materia di liquidazione dei compensi hanno natura solo persuasiva e non possono derogare ai minimi normativi. In conseguenza, ha liquidato in favore del ricorrente il compenso complessivo di € 600,00, oltre alle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità, poste a carico della controparte.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, lett. c, D.M. n. 55/2014
La fase istruttoria o dibattimentale comprende, esemplificativamente, richieste, scritti, partecipazioni o assistenze relative ad atti e attività istruttorie, anche preliminari, rese in udienze pubbliche o in camera di consiglio, funzionali alla ricerca e formazione della prova; la partecipazione all’interrogatorio di garanzia vi rientra.
Richiamato ai fini della regolazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato per sostenere che il compenso professionale non può essere liquidato in misura lesiva del decoro della professione.
Indicata nella ricostruzione del giudice di merito come norma di riduzione applicata al compenso liquidato.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- I protocolli locali in materia di liquidazione dei compensi professionali hanno funzione di indirizzo e uniformazione delle prassi, ma non hanno efficacia vincolante e non possono derogare ai parametri normativi o ai minimi di legge.
- Ai fini della liquidazione del compenso del difensore nel processo penale, la fase istruttoria o dibattimentale comprende anche la partecipazione all’interrogatorio di garanzia e alle udienze con attività funzionali alla formazione della prova, anche se l’attività difensiva si sia svolta in un’unica udienza.
- La mancata partecipazione del difensore alla successiva fase decisionale non esclude, di per sé, il riconoscimento della fase istruttoria quando risulti svolta un’attività processuale funzionale alla prova.
- Quando la causa sia matura in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito sulla liquidazione del compenso e delle spese.
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