Cassazione Penale, Ordinanza n. 36659/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 14 novembre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Era stato ritenuto colpevole della guida in stato di ebbrezza prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992; riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e applicata la diminuzione per il rito, era stato condannato a quattro mesi di arresto e a 4.000 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per otto mesi. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ha contestato il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittimo il giudizio prognostico negativo sulla futura astensione dalla commissione di reati, fondato dalla Corte d’appello sulla precedente condanna dell’imputato a pena sospesa e su un precedente penale per un reato della stessa natura. La declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992
la Corte d'appello di Bari in data 14 novembre 2025 ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La disposizione individua il reato per il quale l’imputato è stato condannato; la Corte di cassazione non esamina nuovamente la responsabilità, ma decide sul motivo relativo alla sospensione condizionale.
In linea con tali principi, nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna dell'imputato a pena sospesa nonché un precedente penale per un reato della stessa natura, elementi ritenuti ostativi ai fini del giudizio prognostico positivo.
Il diniego della sospensione condizionale è legittimo quando il giudizio prognostico positivo è escluso, anche sulla base della capacità a delinquere desunta da precedenti giudiziari, compresi quelli non definitivi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 163 e ss. cod.pen. in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La norma è indicata quale base del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il motivo, nel caso concreto, è stato dichiarato manifestamente infondato.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In linea con tali principi, nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato la precedente condanna dell'imputato a pena sospesa nonché un precedente penale per un reato della stessa natura, elementi ritenuti ostativi ai fini del giudizio prognostico positivo.
La sospensione condizionale presuppone un giudizio prognostico positivo; precedenti penali, anche non definitivi, possono fondare un giudizio negativo sulla futura astensione da nuovi reati.
Massime di principio
- Il giudice può fondare in modo esclusivo o prevalente il giudizio prognostico negativo necessario a negare la sospensione condizionale sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta dai precedenti giudiziari, anche se non definitivi.
- Una precedente condanna a pena sospesa e un precedente penale per un reato della stessa natura possono essere valutati, in concreto, come elementi ostativi alla formulazione del giudizio prognostico positivo richiesto per la sospensione condizionale.
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