Cassazione Civile, Ordinanza n. 23035/2026 del 10/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento di un dirigente di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in posizione di fuori ruolo in relazione allo svolgimento di un incarico commissariale straordinario presso una società pubblica. Il ricorrente sosteneva che, alla cessazione dell'incarico, il rapporto con l'amministrazione fosse da qualificare come aspettativa senza assegni e non come fuori ruolo; in tale prospettiva richiamava anche la circostanza di non aver percepito un trattamento economico aggiuntivo rispetto alla retribuzione contrattuale e deduceva che ciò ostasse alla qualificazione come fuori ruolo, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti sul preteso danno da violazione dell'obbligo di esclusività. Invocava inoltre, in memoria, la sopravvenuta disciplina in tema di prescrizione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i dati formali e sostanziali del provvedimento amministrativo trascritto dimostrassero il rientro tempestivo del dirigente nei ruoli ministeriali alla scadenza dell'incarico commissariale, confermando la permanenza del rapporto di pubblico impiego compatibile con la posizione di fuori ruolo; la mancata corresponsione di un compenso aggiuntivo poteva al più costituire indice di un eventuale inadempimento dell'amministrazione, ma non mutava la qualificazione giuridica della posizione in aspettativa senza assegni. Ne è derivata la permanenza degli obblighi connessi al rapporto, incluso il dovere di esclusività, e quindi la giurisdizione contabile sul danno da sua violazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione della Corte dei conti. Ha rilevato che il dirigente era rientrato nei ruoli del Ministero alla scadenza naturale dell'incarico commissariale, sicché permaneva il rapporto di pubblico impiego in posizione di fuori ruolo. La dedotta mancata erogazione di un compenso ulteriore non era sufficiente a trasformare tale posizione in aspettativa senza assegni. Restavano pertanto applicabili gli obblighi derivanti dal rapporto, incluso il dovere di esclusività di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, con conseguente permanenza della giurisdizione contabile per il danno da sua violazione. La questione della sopravvenuta disciplina sulla prescrizione è stata ritenuta irrilevante, perché il giudizio era limitato al profilo della giurisdizione. Non sono state liquidate spese; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la coesistenza tra trattamento stipendiale in godimento e ulteriore compenso nel collocamento fuori ruolo; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 58 d.P.R. n. 3/1957; la Corte osserva che una diversa lettura potrebbe al più integrare indizio di inadempimento, non prova della diversa qualificazione del rapporto.
art. 20, comma 9, d.l. n. 185/2008
Invocato per sostenere il diritto a un trattamento economico aggiuntivo; la Corte ritiene che l'eventuale mancata corresponsione non sia decisiva per qualificare il rapporto come aspettativa senza assegni.
art. 23-bis d.lgs. n. 165/2001
È menzionato come disciplina dell'aspettativa senza assegni che il ricorrente pretendeva di applicare; la Corte esclude che i fatti accertati consentano tale qualificazione, richiamando invece il collocamento fuori ruolo espressamente fatto salvo dalla norma.
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
La Corte afferma che il permanere del rapporto di pubblico impiego in posizione di fuori ruolo lascia intatto il dovere di esclusività e quindi fonda la giurisdizione contabile sul danno da sua violazione.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato solo per precisare che la giurisdizione contabile sussiste anche per compensi percepiti in epoca anteriore alla sua introduzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per quantificare l'ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.
Massime di principio
- Il collocamento fuori ruolo di un dipendente pubblico non viene meno per il solo fatto che, cessato l'incarico esterno, egli rientri tempestivamente nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, se il provvedimento e gli altri elementi formali e sostanziali confermano la permanenza del rapporto di pubblico impiego.
- La mancata corresponsione di un compenso aggiuntivo o la contestazione del trattamento economico non sono, di per sé, sufficienti a qualificare la posizione del dipendente come aspettativa senza assegni quando gli atti dimostrino un collocamento fuori ruolo.
- Il fatto che l'amministrazione abbia eventualmente omesso obblighi economici verso il dipendente può costituire indice di un inadempimento, ma non muta automaticamente la qualificazione giuridica del rapporto di servizio.
- Quando permane il rapporto di pubblico impiego in posizione di fuori ruolo, restano fermi gli obblighi connessi al rapporto, incluso il dovere di esclusività, e la violazione di tale dovere può radicare la giurisdizione contabile per il danno erariale.
- Se il giudizio è limitato al solo profilo della giurisdizione, questioni sopravvenute estranee a tale profilo, come una nuova disciplina della prescrizione, non incidono sulla decisione della causa.
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