Cassazione Civile, Ordinanza n. 32675/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI emesso da un comune per omesso pagamento della tassa rifiuti relativa a un determinato anno d’imposta, con importo di euro 584,00. Il contribuente impugnava l’atto sostenendone, in sintesi, la nullità per difetto di motivazione, perché non avrebbe indicato in modo completo i dati catastali dell’immobile (mancando la particella, pur essendo indicati foglio e subalterno). In secondo grado, dopo l’accoglimento dell’appello del comune, il contribuente aveva riproposto anche altre questioni già assorbite in primo grado: l’illegittimità del d.P.R. n. 158/1999 per asserita violazione dei principi di riserva di legge e capacità contributiva; la conseguente illegittima quantificazione della pretesa tributaria; e il diritto alla riduzione della TARI per inadeguatezza del servizio di raccolta rifiuti, deducendo limiti negli orari di conferimento e modalità non adeguate di gestione dei rifiuti ingombranti. Il ricorso per cassazione lamentava quindi violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 23 e 53 Cost. e dell’art. 1, comma 657, L. n. 147/2013.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell’avviso, affermando che, in materia di TARI, l’omessa indicazione completa degli estremi catastali non determina invalidità se l’immobile è comunque agevolmente identificabile tramite altri elementi, come l’indirizzo e dati catastali ulteriori. Quanto all’omessa pronuncia sui motivi riproposti, la Corte ha deciso nel merito ritenendo infondate le censure: ha affermato che i criteri di commisurazione della TARI previsti dal d.P.R. n. 158/1999 sono stati espressamente recepiti dalla legge e rispettano la riserva di legge e il principio di capacità contributiva; ha inoltre precisato che la riduzione tariffaria ex art. 1, comma 657, L. n. 147/2013 opera solo in caso di omesso svolgimento del servizio in una zona del territorio comunale in modo oggettivo e generalizzato, non invece per contestazioni sulle modalità di esecuzione del servizio o per lamentati profili di responsabilità dell’ente. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’atto impositivo deve essere motivato, ma nel caso della TARI la motivazione è sufficiente se il bene tassato è comunque identificabile senza incertezza.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Richiamato come parametro sulla motivazione degli atti di accertamento tributari.
L’omessa pronuncia su motivi riproposti in appello è censurabile; la Corte può tuttavia decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 23 Cost.
La riserva di legge in materia tributaria non è violata poiché i criteri tariffari del d.P.R. n. 158/1999 sono stati recepiti dal legislatore.
art. 53 Cost.
I criteri di determinazione della TARI basati sul costo del servizio e sul principio "chi inquina paga" sono ritenuti conformi alla capacità contributiva.
art. 1, comma 657, L. 147/2013
La riduzione tariffaria spetta solo quando il servizio di raccolta non sia concretamente svolto in una zona del territorio comunale, in modo oggettivo e generalizzato.
art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013
La disciplina della TARI richiama e recepisce i criteri del d.P.R. n. 158/1999, consentendo anche una tariffazione alternativa nel rispetto del principio "chi inquina paga".
I criteri di determinazione tariffaria sono considerati validi perché espressamente richiamati dalla legge e coerenti con il sistema della TARI.
art. 14 Direttiva 2008/98/CE
Il principio "chi inquina paga" è richiamato come base di ragionevolezza del sistema tariffario dei rifiuti.
art. 111 Cost.
Richiamato in funzione dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo nel decidere la causa nel merito.
Letto in modo costituzionalmente orientato per consentire alla Cassazione di decidere nel merito in presenza di una questione di diritto già matura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di TARI, l’avviso di accertamento non è nullo per la sola incompletezza dei dati catastali se il bene imponibile è comunque individuabile con certezza tramite altri elementi oggettivi, come l’indirizzo o ulteriori riferimenti catastali.
- L’omessa pronuncia su motivi riproposti in grado di appello può essere superata dalla Corte di cassazione mediante decisione nel merito, quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
- I criteri di determinazione della TARI previsti dal d.P.R. n. 158/1999, essendo recepiti dalla legge, non violano la riserva di legge tributaria né il principio di capacità contributiva, perché fondati sul costo del servizio e sul principio "chi inquina paga".
- La riduzione della TARI per disservizio non opera come forma di risarcimento o sanzione per l’ente, ma solo come riduzione tecnica collegata all’omesso svolgimento del servizio in una zona del territorio comunale, in modo oggettivo e generalizzato.
- Le contestazioni sulle modalità di esecuzione del servizio di raccolta rifiuti, ove non integrino un vero omesso servizio in un’area significativa, non consentono l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dalla legge.
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